Successione di leggi penali per l’indebita percezione del reddito di cittadinanza (Cass. n. 143/2026)
Principi di diritto (Massima)
La formale abrogazione dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, disposta dall’art. 1, comma 318, della legge n. 197 del 2022 a far data dall’1 gennaio 2024, non integra un’ipotesi di abolitio criminis di cui all’art. 2, comma 2, cod. pen., ma dà luogo a un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, inquadrabile nel disposto di cui all’art. 2, comma 3, cod. pen. La continuità normativa è determinata dalla corrispondente incriminazione introdotta dall’art. 8 del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha previsto analoghi benefici assistenziali (l’assegno di inclusione) in sostituzione del reddito di cittadinanza, con una disciplina sanzionatoria sostanzialmente sovrapponibile. Ne consegue che la condotta di indebita percezione del reddito di cittadinanza, realizzata prima dell’abrogazione, rimane punibile in applicazione della nuova norma incriminatrice, senza che rilevi la soglia di rilevanza penale prevista dall’art. 316-ter cod. pen., norma generale che non trova applicazione nella fattispecie.
Il Fatto
L’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, per avere dichiarato falsamente, nella domanda di reddito di cittadinanza presentata il 4 giugno 2019 e il 29 gennaio 2021, di risiedere in Italia in modo continuativo nei due anni precedenti, mentre era rientrato dall’estero ed era residente in Italia solo dal 30 maggio 2019. La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna di primo grado.
Avverso tale decisione, il ricorrente ha dedotto l’abolizione del reato per effetto della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), che ha abrogato l’art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 a decorrere dal gennaio 2024. Ha sostenuto che, in assenza di una norma incriminatrice, il fatto non costituisce più reato, e ha eccepito l’applicabilità dell’art. 316-ter cod. pen. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) che, tuttavia, richiede una soglia di rilevanza penale non superata nel caso di specie.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo. Ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui l’abrogazione della norma incriminatrice del reddito di cittadinanza non configura un’ipotesi di abolitio criminis, ma una successione di leggi penali nel tempo ai sensi dell’art. 2, comma 3, cod. pen. Ciò in quanto la condotta di indebita percezione è stata riprodotta, con contenuto sostanzialmente sovrapponibile, dall’art. 8 del d.l. n. 48 del 2023 (convertito dalla legge n. 85 del 2023), che ha istituito l’assegno di inclusione in sostituzione del reddito di cittadinanza.
La Corte ha quindi escluso che l’abrogazione formale abbia determinato la cessazione dell’illiceità penale del fatto storico, poiché la nuova incriminazione copre le medesime condotte fraudolente relative all’ottenimento indebito di benefici assistenziali. Ha altresì ritenuto irrilevante il richiamo all’art. 316-ter cod. pen., trattandosi di norma generale che non interferisce con la specifica fattispecie successoria in esame. La decisione si allinea a un orientamento giurisprudenziale ormai uniforme (Sez. 3, n. 39155 del 2024; Sez. 3, n. 1076 del 2026; Sez. 3, n. 24419 del 2025), che la Corte ha ribadito.
Nota della Redazione
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