Ottemperanza al giudicato e vincolo di solidarietà: l’amministrazione deve pagare l’intero (TAR Calabria n. 22 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, il debitore tenuto in forza di un titolo che pone un vincolo di solidarietà verso i creditori è obbligato all’adempimento integrale della pretesa e non può limitare l’esecuzione alla propria quota interna. L’art. 1292 cod. civ. e l’art. 1294 cod. civ. regolano il rapporto esterno, sicché la ripartizione interna degli oneri resta estranea al rapporto con il creditore. La domanda del debitore solidale volta a far dichiarare il proprio diritto di regresso nei confronti del condebitore eccede i limiti dell’azione di ottemperanza ed è devoluta al giudice ordinario. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione, ordina l’esecuzione del giudicato, assegna un termine e nomina il Commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
Il Fatto
Con ordinanza resa a definizione di un procedimento di volontaria giurisdizione, il Tribunale di Catanzaro aveva determinato il compenso spettante ai ricorrenti quali arbitri in una controversia tra una società e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza. Le spese erano state poste al 50% su ciascuna delle parti litiganti, con espressa previsione del vincolo di solidarietà verso i creditori.
Il titolo, non impugnato e divenuto definitivamente esecutivo, era stato notificato all’amministrazione. Non ottenuto il pagamento, i creditori hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Calabria, chiedendo che fosse ordinato all’azienda sanitaria il versamento delle somme indicate. Costituitasi, l’amministrazione ha chiesto di limitare l’esecuzione alla sola metà degli importi e, in subordine, di dichiarare il proprio diritto di regresso verso la società condebitrice.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento del titolo: l’ordinanza è passata in giudicato, è divenuta esecutiva ed è stata regolarmente notificata. Su questa base il giudice rileva che l’amministrazione non ha fornito alcuna prova di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, nonostante l’onere probatorio gravasse su di essa.
Il nucleo argomentativo riguarda la solidarietà. Poiché il titolo pone un vincolo solidale tra i debitori rispetto ai creditori, l’azienda sanitaria è tenuta per l’intero e non può pretendere di corrispondere soltanto il 50% degli importi dovuti. Il richiamo è alla disciplina codicistica: l’art. 1292 cod. civ. e l’art. 1294 cod. civ. improntano il rapporto esterno, mentre la ripartizione interna resta confinata tra condebitori.
Su queste premesse il TAR ritiene sussistenti tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a. e dichiara l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato, detratto quanto già eventualmente pagato.
Quanto alla domanda di regresso, il Collegio la ritiene estranea al perimetro del giudizio: si tratta di questione di competenza del giudice ordinario, che attiene ai rapporti interni tra condebitori e non ai limiti dell’ottemperanza. La richiesta è pertanto inammissibile in questa sede.
Il dispositivo assegna all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza e nomina Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, per il caso di inerzia. Il compenso del commissario è posto a carico dell’amministrazione inadempiente, così come le spese di giudizio, liquidate in favore dei ricorrenti con distrazione al procuratore costituito.
Nota della Redazione
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