Reclamo ex art. 51 CCII solo per chi è stato parte formale del giudizio di omologazione (Cass. civ. Sez. I n. 10843 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza è legittimato a proporre reclamo ex art. 51 CCII esclusivamente il soggetto che abbia ricoperto formalmente la qualità di parte in tale giudizio, proponendo opposizione ai sensi dell’art. 48, comma 2, CCII. La presentazione di osservazioni ex art. 107, comma 4, CCII avanti al giudice delegato, nell’ambito della verifica ai soli fini del voto, non equivale alla costituzione nel giudizio di omologazione e non attribuisce la legittimazione al reclamo. L’azionista è legittimato all’opposizione solo ove prospetti la concreta incidenza negativa che la soluzione concordataria, rispetto al fallimento, determina sul suo interesse sostanziale a realizzare, attraverso la liquidazione, il valore della partecipazione.

Il Fatto

La società istante, creditrice sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto, aveva chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice, della quale i soci erano anche creditori. Prima di tale istanza, la società debitrice aveva ceduto tutti i rami d’azienda a una terza società e aveva poi presentato domanda prenotativa di concordato preventivo con pagamento integrale dei creditori.

I creditori soci venivano inseriti nella classe dei creditori postergati in conflitto di interessi, esclusi dal voto. Non essendo state raggiunte le maggioranze richieste, la società debitrice chiedeva l’omologazione ai sensi dell’art. 112, comma 2, CCII. Il tribunale omologava il concordato con cram down fiscale. I creditori esclusi dal voto proponevano reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza della Corte d’appello che aveva rigettato il reclamo, dichiarando inammissibile la posizione del socio donatario e ritenendo assorbite le altre censure.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione affronta preliminarmente il ricorso incidentale, incentrato sulla legittimazione dei reclamanti. Richiama il principio consolidato per cui, nei giudizi di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi, può presentare reclamo esclusivamente il soggetto che abbia ricoperto formalmente la qualità di parte, proponendo opposizione ex art. 48, comma 2, CCII. I creditori, inseriti nella classe decima, avevano presentato osservazioni ex art. 107, comma 4, CCII, ma non si erano costituiti nell’udienza di omologazione, nonostante la notifica del decreto di fissazione.

La Corte esclude che l’invio di osservazioni al commissario giudiziale possa surrogare il più formale adempimento della memoria ex art. 48, comma 2, CCII. L’attività di contestazione del classamento e dell’esclusione dal voto si era svolta prima del giudizio di omologazione, innanzi al giudice delegato, e non aveva attribuito la qualità di parte in senso formale. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del reclamo ex art. 51 CCII.

Quanto al primo motivo del ricorso principale, relativo alla posizione del socio donatario, la Corte lo dichiara inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c., non avendo i ricorrenti riportato gli stralci delle difese dei gradi di merito né indicato il valore della quota diminuito. L’azionista è legittimato all’opposizione solo ove prospetti la concreta incidenza negativa della soluzione concordataria sul valore della partecipazione, con richiamo al precedente Cass. n. 22045 del 2016.

Le ulteriori censure del ricorso principale restano assorbite dalla declaratoria di inammissibilità. La Corte accoglie il ricorso incidentale e dichiara inammissibile il ricorso principale, con condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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