Inammissibile il ricorso che omette il confronto con la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. I n. 6601 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata, omettendo di censurare una delle rationes decidendi poste a base del provvedimento. L’omesso confronto con entrambe le argomentazioni espresse dal giudice di merito determina la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., per carenza di chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione. La mancata impugnazione di una concorrente ratio decidendi, coperta dal giudicato interno, rende il ricorso inammissibile.
Il Fatto
La società, creditrice in virtù di decreto ingiuntivo, aveva promosso azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. nei confronti della debitrice e della società acquirente, per sentir dichiarare inefficace la cessione della piena proprietà di un immobile, deducendo la scientia damni dell’acquirente. I convenuti eccepivano che il contratto definitivo era stato stipulato in adempimento di un contratto preliminare risalente a cinque anni prima dell’emissione del decreto ingiuntivo.
Interrotto il giudizio per intervenuto fallimento della cedente e riassunto dal fallimento, il Tribunale dichiarava l’inefficacia del contratto di compravendita. La Corte d’Appello rigettava l’appello dell’acquirente, ritenendo inammissibile l’eccezione di irrevocabilità del contratto per tardiva costituzione in giudizio e accertando la formazione del giudicato interno sulla concorrente ratio decidendi dell’inopponibilità del contratto preliminare per assenza di data certa.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rilevato che il ricorso, affidato a un unico motivo, era volto a contestare l’applicazione delle norme in materia di azione revocatoria e a sostenere che il contratto definitivo fosse stato stipulato in adempimento di un contratto preliminare, con contestuale retrodatazione del periodo sospetto alla stipula di quest’ultimo. Il ricorrente deduceva, inoltre, la tardività dell’eccezione di assenza di data certa del preliminare, sollevata dalla banca solo con memoria.
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto il ricorrente non si era confrontato con le motivazioni della sentenza impugnata. Non era stata censurata la statuizione che aveva ritenuto coperta dal giudicato l’assenza di data certa del contratto preliminare, né la concorrente motivazione secondo cui l’eccezione di irrevocabilità del contratto definitivo costituiva eccezione in senso stretto, dalla quale la ricorrente era decaduta per tardiva costituzione nel giudizio di primo grado.
L’omesso confronto con entrambe le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata ha reso il ricorso inammissibile, non potendosi prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento, pena la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con raddoppio del contributo unificato e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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