Abusiva concessione di credito e soluti retentio ex art. 2035 c.c. (Cass. civ. n. 19438 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La concessione abusiva di credito può produrre conseguenze demolitorie, quali la nullità del contratto di credito per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418, primo comma, c.c., a due condizioni: che sia integrato il reato di cui all’art. 217, n. 4, l.f. (oggi art. 328 CCII) o, pur in assenza di reato, che sussista l’intento funzionale predatorio del finanziatore. Ne consegue che la prestazione eseguita dal finanziatore non è ripetibile, giusta l’art. 2035 c.c., con legittimo diniego di ammissione al passivo del relativo credito. Il concorso dell’extraneus nel reato proprio dell’imprenditore fallito può essere sia doloso ex art. 110 c.p., sia colposo ex art. 113 c.p.

Il Fatto

La società finanziaria proponeva domanda di ammissione al passivo del fallimento di una società, quale creditrice in forza di un contratto di finanziamento assistito da garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese. Il giudice delegato escludeva il credito e il tribunale rigettava l’opposizione, ravvisando la sussistenza del reato di aggravamento del dissesto con operazioni gravemente colpose, con conseguente nullità del negozio e irripetibilità delle somme. La società finanziatrice ricorreva per cassazione, mentre il fallimento proponeva ricorso incidentale avverso il capo relativo alla compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La S.C. ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, volto a censurare la valutazione del merito creditizio, trattandosi di accertamento di fatto adeguatamente motivato e non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre evidenziato che le verifiche cartolari e i report sintetici non sono sufficienti a comprovare un’adeguata istruttoria del merito creditizio, che deve essere concreto ed efficace.

Sul tema delle conseguenze della concessione abusiva di credito, la Corte ha richiamato il proprio indirizzo più recente, secondo cui il contratto lesivo dei diritti dei creditori non è di per sé illecito, ma lo diviene quando la sua stipulazione realizzi il risultato vietato da una norma penale. In tal caso si configura il cd. reato-contratto, che è nullo ex art. 1418, primo comma, c.c., con conseguente applicazione della soluti retentio di cui all’art. 2035 c.c.

La Corte ha ritenuto immune da censure l’accertamento del tribunale in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di cui all’art. 217, n. 4, l.f., avendo il giudice di merito evidenziato l’omessa considerazione di dati agevolmente reperibili — quali la delibera di riduzione del capitale per perdite e la cessione di ramo d’azienda — e la mancanza di un piano di risanamento.

Quanto al profilo soggettivo, la Corte ha precisato che il concorso del finanziatore nel reato proprio dell’imprenditore fallito può essere anche colposo, risultando sufficiente l’incidenza causale dell’azione e la consapevolezza del fatto illecito. Infine, i motivi di ricorso incidentale sono stati dichiarati inammissibili, essendo la compensazione delle spese attività discrezionale del giudice di merito, sorretta da motivazione presente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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