Limiti del sindacato sull’eccesso di potere giurisdizionale (Cass. civ. Sez. Un. n. 22566/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eccesso di potere giurisdizionale, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., si riferisce alle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, ivi compresa l’invasione della sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, e non si estende ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale. Non è configurabile uno sconfinamento nel merito amministrativo quando il giudice amministrativo, rigettando il ricorso del privato, abbia ritenuto legittimo l’operato dell’amministrazione, astenendosi dal sostituire la propria volontà a quella dell’autorità amministrativa.
Il Fatto
Una società, autorizzata alla realizzazione e all’ampliamento di un deposito costiero per oli minerali e GPL in area lagunare, lamentava i ritardi e i dinieghi dell’Amministrazione in ordine al collaudo e all’esercizio provvisorio dell’impianto, nonché la successiva revoca delle autorizzazioni disposta dal decreto interministeriale n. 173 del 2021, in attuazione del divieto ex art. 95, commi 24-26, d.l. n. 104/2020, convertito in l. n. 126/2020.
Il TAR Veneto e, in appello, il Consiglio di Stato rigettavano le domande della società. Il giudice amministrativo, in particolare, riteneva legittimo il sistema indennitario previsto dalla legge-provvedimento, giudicava congrua la somma liquidata dalla Commissione di verifica (€ 26.720.560,00, pari al 66,8% del costo vantato) e respingeva la domanda risarcitoria per il periodo antecedente il d.l. n. 104/2020, rilevando la mancata installazione del braccio di carico, elemento strutturale essenziale per l’attività.
La Motivazione della Corte
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale, deducendo che il Consiglio di Stato, pronunciando sulla congruità dell’indennizzo e sulla legittimità dei criteri di liquidazione, avrebbe invaso la sfera di cognizione del TAR Lazio (diverso giudizio pendente sugli atti della Commissione) e si sarebbe sostituito all’Amministrazione nel merito della valutazione indennitaria.
Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando il consolidato principio per cui il sindacato di legittimità sull’eccesso di potere giurisdizionale è circoscritto alle ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione (sconfinamento nella sfera del legislatore, della discrezionalità amministrativa o di altro giudice) e non si estende alle violazioni di legge processuale, come l’ultrapetizione o l’error in procedendo, che restano estranee al perimetro dell’art. 111, comma 8, Cost.
La Corte ha escluso che il Consiglio di Stato avesse invaso la giurisdizione del TAR Lazio, rilevando che l’eventuale valore di giudicato delle statuizioni sulla congruità dell’indennizzo potrà essere valutato solo dal giudice di primo grado investito del successivo ricorso. Quanto al preteso sconfinamento nel merito amministrativo, le Sezioni Unite hanno ribadito che tale vizio è configurabile solo quando il giudice, annullando l’atto, si sostituisca all’Amministrazione con una pronuncia che non lasci spazio a ulteriori determinazioni. Nella specie, il Consiglio di Stato ha invece rigettato le domande del privato, ritenendo legittimo l’operato dell’Amministrazione, senza compiere valutazioni di opportunità sostitutive.
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