Continuazione in executivis: contiguità temporale e stesso titolo di reato non bastano (Cass. pen. Sez. I n. 24744/2026)
Principi di diritto (Massima)
Grava sul condannato che invochi in sede esecutiva la disciplina del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen. l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell’unicità del disegno criminoso: non è sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti o all’identità o analogia dei titoli di reato, indici sintomatici non di un progetto criminoso unitario ma di abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti. L’identità del disegno criminoso ex art. 81, comma 2, cod. pen. postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale, che esprime l’opzione per un numero non predeterminato di reati, non identificabili a priori nelle loro coordinate principali. La censura che, senza tali allegazioni, solleciti una valutazione “a gruppi” dei reati è aspecifica e conduce all’inammissibilità.
Il Fatto
Il condannato chiedeva al Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di quattro sentenze irrevocabili: una pronuncia del G.i.p. del 2014 per un fatto di lieve entità in materia di stupefacenti commesso il 25 febbraio 2014; una sentenza d’appello del 2018 per reati ex art. 73 T.U. stup. commessi il 28 giugno e il 28 novembre 2015; una sentenza d’appello del 2021 per reati contro il patrimonio e violazioni della sorveglianza speciale commessi nella primavera del 2019; una sentenza d’appello, irrevocabile dal 20 gennaio 2023, per un ulteriore fatto ex art. 73, comma 5, commesso il 24 luglio 2015.
Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza, incentrando il diniego sull’ampio arco temporale delle condotte — dal 2014 al 2019 — e sulla diversità dei beni giuridici offesi. Il condannato ricorreva per cassazione con unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione: il giudice avrebbe omesso una valutazione a gruppi, trascurando la contiguità temporale e l’omogeneità delle violazioni in materia di stupefacenti oggetto della seconda e della quarta sentenza, tutte commesse nel 2015. Il Procuratore generale concludeva per il rigetto; il difensore insisteva con note conclusive.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per aspecificità. Il punto di partenza è la struttura dell’onere probatorio in executivis: chi chiede l’applicazione dell’art. 671 cod. proc. pen. deve allegare elementi specifici e concreti dimostrativi della previa rappresentazione e dell’unitaria deliberazione delle condotte. La contiguità cronologica e l’identità dei titoli — gli unici dati valorizzati dal ricorrente per i fatti del 2015 — non assolvono quest’onere, perché sono compatibili, e anzi sintomatici, di un’abitualità criminosa: rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza di volta in volta secondo le occasioni esistenziali, non un programma delittuoso definito a monte nelle sue coordinate principali.
La distinzione dogmatica è netta: il disegno criminoso unitario è deliberazione anticipata di una serie di reati almeno individuabili nei loro tratti essenziali; il programma di vita delinquenziale è scelta generica a favore del crimine come modalità di esistenza. Solo il primo fonda il trattamento di favore dell’art. 81, comma 2, cod. pen.; il secondo, semmai, depone in senso contrario.
L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi con argomentazioni logiche e non contraddittorie, fondate sull’eterogeneità dei reati — stupefacenti, patrimonio, violazioni della misura di prevenzione — e sull’arco temporale disteso su un quinquennio. A fronte di ciò, il ricorrente ha opposto la generica individuazione di una progettazione delittuosa unitaria, senza allegare elementi specifici nemmeno per le fattispecie omogenee in materia di stupefacenti, pur commesse a distanza temporale superiore a quattro mesi l’una dall’altra, e ha finito per sollecitare una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità. Ne discendono la declaratoria di inammissibilità e, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende, non emergendo elementi per ritenere l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Implicazioni Pratiche
- Allegare i marcatori del disegno, non le coincidenze: l’istanza ex art. 671 c.p.p. efficace documenta elementi concreti di deliberazione unitaria — identità di contesto e di correi, medesima fonte di approvvigionamento, unicità del movente economico, continuità organizzativa — attingendo alle motivazioni delle sentenze di cognizione. Date ravvicinate e stesso articolo di legge, da soli, orientano il giudice verso l’abitualità, cioè contro l’istante.
- Formulare la richiesta a gruppi già in executivis: se si intende valorizzare la saldatura solo tra alcuni titoli, l’istanza deve articolare espressamente e separatamente i sottoinsiemi, con allegazioni dedicate a ciascun gruppo. Dedurre in cassazione l’omessa valutazione a gruppi senza aver adempiuto all’onere di allegazione specifica espone all’inammissibilità con sanzione pecuniaria.
- Valutare il rapporto costi-benefici del ricorso: contro un diniego motivato su eterogeneità dei reati e ampiezza dell’arco temporale, il ricorso che non introduca elementi specifici già allegati al giudice dell’esecuzione è destinato all’inammissibilità, con spese e fino a tremila euro di Cassa delle ammende. La via corretta, ove emergano nuovi elementi concreti, è semmai una nuova istanza in executivis fondata su di essi.
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