Inammissibili i motivi misti di ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 19445 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che prospetti una commistione tra vizi di motivazione, errores in iudicando e in procedendo, senza riconducibilità immediata ed inequivocabile ad uno dei motivi tassativi di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. L’onere della prova della sussistenza dei requisiti di non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), CCII grava sul debitore, che deve dimostrare il mancato superamento dei requisiti dimensionali per l’intero triennio, attraverso documentazione soggetta al prudente apprezzamento del giudice di merito.

Il Fatto

Il Tribunale di Lecce, su istanza di una creditrice, dichiarò aperta la liquidazione giudiziale di una società a responsabilità limitata. Il reclamo proposto dal legale rappresentante della società venne rigettato dalla Corte d’Appello di Lecce, che ritenne non assolto l’onere probatorio gravante sul debitore ai fini della dimostrazione del mancato superamento dei requisiti dimensionali di cui all’art. 2, lett. d), CCII.

Avverso la sentenza della corte territoriale, il socio unico ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Le parti intimate non hanno svolto difese. A seguito di proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorrente ha depositato istanza per la decisione e memoria illustrativa.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità di entrambi i motivi, evidenziando come questi fossero formulati con una commistione tra vizi di motivazione, errores in iudicando e in procedendo, in contrasto con il consolidato indirizzo nomofilattico che richiede censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.. La Corte ha richiamato il principio per cui i motivi che prospettano una pluralità di questioni precedute dall’elencazione unitaria delle norme violate sono inammissibili, in quanto richiedono un intervento della S.C. volto ad enucleare dalla mescolanza le parti concernenti le separate censure.

La Corte ha altresì rilevato che le censure erano per lo più generiche e astratte, e che, laddove affrontavano aspetti concreti, difettavano di autosufficienza, ridondando in una valutazione di merito della documentazione. Quanto al merito, i giudici hanno ribadito la consolidata giurisprudenza in punto di onere della prova della c.d. non fallibilità, gravante sul debitore, e della necessità del possesso congiunto dei requisiti dimensionali nell’intero triennio, anche alla luce dell’art. 41, comma 4, CCII e dell’art. 116 cod. proc. civ..

La memoria illustrativa, limitandosi a richiamare integralmente gli argomenti del ricorso senza un effettivo confronto con le ragioni di inammissibilità esposte, non ha fornito elementi nuovi. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500 in favore della cassa delle ammende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 380-bis, comma 3, e 96, comma 4, cod. proc. civ., nonché alla sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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