Clausole vessatorie: il consumatore deve approvarle specificamente, non rifiutarle (Cass. civ. n. 15629/2026)
Principi di diritto (Massima)
La specifica approvazione delle clausole vessatorie richiesta dall’art. 1341, comma 2, c.c. non è soddisfatta da una tecnica contrattuale che rimetta al consumatore l’onere di individuare, tra le condizioni generali predisposte dal professionista, quelle che intende rifiutare.
Il predisponente deve invece richiamare specificamente l’attenzione dell’aderente sulle clausole onerose e consentirgli di accettarle consapevolmente e autonomamente. Il richiamo cumulativo alle condizioni generali è inidoneo quando non permetta di individuare chiaramente le singole clausole vessatorie e il relativo contenuto.
Nell’ambito dei contratti del consumatore, la disciplina di tutela è esclusa per effetto della trattativa individuale soltanto quando il professionista provi che essa sia stata seria, effettiva e individuale. La prova dello svolgimento di tale trattativa grava sul professionista che intenda sottrarsi all’applicazione della disciplina consumeristica.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di un cliente per il pagamento di canoni derivanti da due contratti di abbonamento a programmi televisivi, stipulati anni prima e successivamente rinnovatisi tacitamente. Il cliente proponeva opposizione, deducendo anche la nullità delle clausole di tacito rinnovo e della penale prevista per la mancata restituzione del dispositivo di decriptazione, perché non specificamente approvate.
Dopo il rigetto dell’opposizione in primo grado, il Tribunale accoglieva l’appello del consumatore e respingeva la domanda monitoria. Riteneva inidonea la modalità di approvazione predisposta dal professionista, fondata sul richiamo cumulativo delle condizioni generali e sulla possibilità per il cliente di apporre una crocetta sulle clausole che intendeva escludere. Il professionista ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione conferma che l’art. 1341, comma 2, c.c. richiede una vera approvazione specifica delle clausole vessatorie. Nel contratto esaminato, le rubriche delle condizioni erano richiamate nella prima pagina, mentre il contenuto delle clausole era collocato nella pagina successiva. Tale struttura rendeva più difficoltoso il raffronto tra il titolo sintetico della clausola e il suo contenuto effettivo e non assicurava una consapevole accettazione delle condizioni sfavorevoli.
La Corte considera inoltre incompatibile con la ratio della norma il meccanismo mediante il quale il consumatore era invitato a selezionare con una crocetta le clausole non gradite. La disciplina non impone all’aderente di ricercare le condizioni che intende rifiutare, ma obbliga il predisponente a evidenziare quelle vessatorie affinché siano specificamente e autonomamente accettate. Anche un richiamo numerico può essere sufficiente, ma non quando sia indiscriminato o cumulativo e non sia accompagnato da un’indicazione idonea del contenuto delle singole clausole.
La Cassazione respinge anche le censure relative alla disciplina consumeristica. La trattativa individuale costituisce il presupposto per escluderne l’applicazione soltanto se seria, effettiva e riferita concretamente alle clausole controverse, e spetta al professionista provarne lo svolgimento. Nel caso esaminato tale prova non era stata fornita. Le ulteriori doglianze sulla clausola penale vengono in parte dichiarate inammissibili e in parte respinte, con conseguente rigetto integrale del ricorso.
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Nota della Redazione
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