Esdebitazione dell’incapiente: esclusa la sospensione feriale dei termini (Cass. civ. Sez. 1 n. 16376 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di esdebitazione dell’incapiente di cui all’art. 283, comma 8, cod. c.i.i. non è assoggettato alla sospensione feriale dei termini prevista dall’art. 1 della l. n. 742/1969, difettando norme che depongano in senso contrario, a partire dall’art. 50 cod. c.i.i., cui la disposizione espressamente rinvia. Ne consegue che il ricorso per cassazione avverso il decreto della corte d’appello deve essere notificato nel termine (lungo) di sei mesi di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., senza tener conto del periodo feriale, a pena di inammissibilità per tardività. La conformità della decisione alla proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. legittima la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., anche quando l’inammissibilità sia fondata su una ragione aggiuntiva rispetto a quella posta a base della proposta.

Il Fatto

Il tribunale in composizione monocratica, pronunciandosi sull’opposizione proposta dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 283, comma 8, cod. c.i.i., aveva confermato il decreto di esdebitazione dell’incapiente riconosciuto alla debitrice. L’Agenzia proponeva reclamo e la corte d’appello lo accoglieva, respingendo la domanda di esdebitazione per la ritenuta colpa grave della debitrice nella formazione del sovraindebitamento. La debitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi, e l’Agenzia ha resistito con controricorso. Il Presidente ha formulato proposta di definizione anticipata rilevando l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato che il decreto impugnato era stato depositato il 22/4/2024, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 18/11/2024: oltre il termine (lungo) di sei mesi previsto dall’art. 327, comma 1, cod. proc. civ..

Quanto all’eccezione concernente la sospensione feriale, la Corte ha escluso che il procedimento in esame vi sia assoggettato. In difetto di norme che depongano in senso contrario, a partire dall’art. 50 cod. c.i.i. cui l’art. 283, comma 8, cod. c.i.i. espressamente rinvia, non trova applicazione la sospensione dei termini tra l’1 e il 31 agosto prevista dall’art. 1 della l. n. 742/1969, come disposto dall’art. 9, comma 1, cod. c.i.i.. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per tardività.

La Corte ha inoltre precisato che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile anche per le ragioni prospettate nella proposta di definizione anticipata. Sotto le apparenti formulazioni dei motivi, sostanzialmente non veniva in rilievo né la disapplicazione di norme giuridiche né l’omesso esame di fatti decisivi, bensì l’apprezzamento dei fatti e degli elementi probatori da parte dei giudici di merito, che avevano accertato una situazione di colpa grave della debitrice, ostativa al beneficio. In particolare, la corte territoriale aveva valorizzato la formazione del passivo derivante da una condotta sistematica di evasione fiscale e contributiva protrattasi per anni e il totale e prolungato disinteresse della socia illimitatamente responsabile nella gestione della società.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ., la Corte ha richiamato il principio per cui essa ricorre solo quando venga invertito l’onere della prova, non già quando si contesti il mancato assolvimento e il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie. Ha infine applicato l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., ritenendo la conformità della decisione alla proposta di definizione sussistente anche quando l’inammissibilità sia fondata su una ragione aggiuntiva, come la tardività della notifica, rispetto a quella posta a fondamento della proposta, in linea con le Sezioni Unite n. 29708 del 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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