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Cartella di pagamento per crediti transatti: occorre la risoluzione dell’accordo di sovraindebitamento (Cass. civ. n. 12324 del 02.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento, per il recupero di somme incluse nell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex legge n. 3/2012, è consentita, nell’ipotesi di mancato assolvimento integrale e tempestivo dei pagamenti dovuti in adempimento dello stesso, soltanto successivamente alla pubblicazione del decreto dichiarativo della risoluzione o dell’annullamento dell’accordo, ai sensi dell’art. 14 della medesima legge, che comporta la riespansione del potere impositivo. Fino ad allora, l’accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori e l’agente della riscossione non può procedere al recupero del credito, neppure per i crediti non ancora iscritti a ruolo, come previsto dall’art. 25, comma 1-bis, lett. c), d.P.R. n. 602/1973.

Il Fatto

A seguito di una comunicazione di irregolarità relativa al controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per l’anno 2015, la contribuente aveva aderito alla rateizzazione ex art. 3-bis del d.lgs. n. 462/97. Non avendo versato le rate successive alla prima, l’agente della riscossione notificava la cartella di pagamento per decadenza dalla rateizzazione. La contribuente impugnava l’atto, deducendo che la pretesa tributaria era stata transatta in forza del decreto di omologa dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex legge n. 3/2012. Sia la Commissione tributaria provinciale, sia la Commissione tributaria regionale rigettavano le doglianze. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, trattando in via pregiudiziale il secondo, relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente, ritenendolo infondato. Il giudice di appello aveva infatti esposto un apparato argomentativo comunque al di sopra del “minimo costituzionale”, rendendo percepibile l’iter logico seguito.

La Corte ha invece accolto il primo motivo, affermando il principio per cui l’accordo omologato di composizione della crisi è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento della pubblicità ex art. 10, comma 2, legge n. 3/2012. Tale obbligatorietà viene meno solo in caso di risoluzione dell’accordo, che deve essere richiesta al tribunale da ciascun creditore ai sensi dell’art. 14 della legge n. 3/2012.

La Suprema Corte ha richiamato la propria giurisprudenza in materia di transazione fiscale ex art. 182-ter legge fallimentare, istituto equiparabile all’accordo di composizione della crisi, evidenziando come la riscossione sia possibile solo laddove venga meno la transazione per inadempimento del contribuente, con conseguente riespansione della pretesa erariale. Tale conclusione è confermata dalla disciplina introdotta dall’art. 4 del d.lgs. n. 159/2015, che ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, prevedendo la notifica della cartella, per i crediti non ancora iscritti a ruolo, entro il terzo anno successivo alla pubblicazione del decreto di risoluzione o annullamento dell’accordo.

Nel caso di specie, la CTR non aveva verificato se, alla data della notifica della cartella, l’accordo omologato fosse stato risolto o annullato con decreto del giudice delegato, fondando il proprio convincimento sulla mancata prova dell’integrale pagamento. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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