Il giudice tributario deve ordinare ex art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992 la produzione della prova della notifica prima di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per tardività (Cass. civ. Sez. 5 n. 16784 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla tempestività del ricorso introduttivo nel processo tributario costituisce un obbligo del giudice, il cui esercizio non è condizionato dalle contestazioni sollevate dalla parte resistente. Tale controllo deve tuttavia confrontarsi con il dovere di collaborazione imposto dall’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, che stabilisce una causa di esclusione della sanzione dell’inammissibilità, da intendersi, secondo una lettura costituzionalmente orientata, come extrema ratio. Nei casi dubbi, in cui manchi la prova ex actis della tempestività del ricorso, il giudice deve preliminarmente ordinare al ricorrente, ovvero alla parte controricorrente ove sia questa nel possesso dell’atto, la produzione della documentazione attestante la data di notifica. Solo a seguito del mancato riscontro a detto ordine, dell’acquisita prova della tardività o dell’insanabile incertezza non risolta nonostante l’avvenuta acquisizione documentale, può pronunciarsi la conseguente inammissibilità del ricorso per tardività.
Il Fatto
La contribuente impugnava un’intimazione di pagamento relativa a tributi locali, e il ricorso veniva parzialmente accolto in primo grado. A seguito dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, il giudice di merito dichiarava inammissibile il ricorso originario per tardività, osservando che la contribuente non aveva documentato la data di notifica dell’atto impugnato.
La contribuente proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992 e del principio del giudicato, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe potuto verificare d’ufficio l’eventuale tardività del ricorso originario.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che l’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato. Il rispetto di tale termine costituisce condizione dell’azione d’impugnazione e, secondo i principi generali in materia di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l’onere di provare la tempestività del proprio ricorso, onere soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica.
La pronuncia ha ricordato che l’art. 22 d.lgs. n. 546/1992 contempla, al comma 2, la rilevabilità d’ufficio dell’inammissibilità del ricorso in ogni stato e grado del giudizio, ma al comma 5 prevede che, ove sorgano contestazioni, il giudice tributario ordini l’esibizione degli originali degli atti e dei documenti. Tale disposizione, secondo la lettura delle sentenze Corte Cost. n. 189 del 2000 e n. 520 del 2002, rappresenta la “chiave di volta” del regime delle inammissibilità, configurando l’esclusione della sanzione quando vi sia modo di accertare la sostanziale regolarità dell’atto.
La Corte ha quindi dato continuità al principio espresso da Sez. 5, ord. n. 25107 del 2020, richiamando anche Cass. n. 26560 del 2014, Cass. n. 22770 del 2006 e Cass. n. 11435 del 2018, secondo cui il disposto dell’art. 22, comma 5, rappresenta un vero e proprio obbligo del giudice a fronte delle contestazioni della parte resistente. Ugualmente significativa è la giurisprudenza di Sez. 6-5, ord. n. 30218 del 2022 e Cass. n. 27257/2025, che impongono al giudice di ordinare la produzione documentale prima di pronunciare l’inammissibilità.
La Corte ha concluso che il controllo sulla tempestività è un obbligo del giudice non condizionato da contestazioni della parte resistente, ma il suo svolgimento deve necessariamente confrontarsi con il dovere di collaborazione dell’art. 22, comma 5. Nei casi dubbi, il giudice deve preliminarmente ordinare al ricorrente, o alla controricorrente ove possieda l’atto, la produzione della documentazione attestante la data di notifica, potendo pronunciare l’inammissibilità solo in caso di mancato riscontro o di insanabile incertezza. La sentenza impugnata è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese.
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Nota della Redazione
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