Esenzione ICI esclusa per impianti eolici censiti in categoria D (Cass. civ. Sez. V n. 33182 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le unità immobiliari funzionalmente destinate allo svolgimento di attività commerciali, quali gli impianti eolici, non possono essere ascritte alle categorie catastali del gruppo E, la cui elencazione analitica e casistica non legittima estensioni a tutti gli immobili di rilevanza pubblica. Ne consegue l’esclusione dell’esenzione ICI di cui all’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 504/1992, essendo irrilevante la dichiarazione di pubblica utilità delle opere. Per i fabbricati classificabili nel gruppo D non iscritti in catasto, la base imponibile si determina secondo il valore contabile risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, sino alla richiesta di attribuzione della rendita; le rendite conseguenti a dichiarazioni Docfa spiegano efficacia solo dall’anno successivo alla loro annotazione in catasto.

Il Fatto

La società ricorrente, utilizzatrice in forza di contratto di leasing di un impianto eolico, impugnava gli avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune per gli anni 2010 e parte del 2011. La Commissione tributaria regionale della Puglia rigettava l’appello, ritenendo l’immobile censibile in categoria D e quindi non esente, legittimo l’utilizzo del criterio del valore contabile e corretta l’individuazione dell’utilizzatore quale soggetto passivo. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, relativo all’esenzione ICI, richiamando il consolidato orientamento per cui le unità immobiliari del gruppo catastale E sono indicate in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima estensioni. La categoria residuale E/9 fa riferimento alla sola particolarità della destinazione, senza menzionare l’interesse generale dell’attività svolta. La destinazione a fine di pubblico interesse non esclude l’autonomia funzionale e reddituale delle unità ad uso commerciale, rilevando invece l’attitudine a coprire costi e capitale investito con i ricavi da tariffe. Il carattere di pubblica utilità delle opere per impianti a fonti rinnovabili non è quindi sufficiente a configurare l’esenzione.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla composizione del valore contabile, per il suo contenuto ipotetico e la mancata indicazione dei dati probatori offerti nel giudizio di merito. Ha invece ricordato che il criterio del valore contabile vale sino alla richiesta di attribuzione della rendita, momento dal quale il contribuente aderisce al sistema generale della rendita catastale. Le risultanze catastali conseguenti a dichiarazioni Docfa, essendo soggette alla regola di efficacia dall’anno successivo alla messa in atti, non potevano retroagire ai periodi d’imposta contestati, essendo la prima dichiarazione presentata solo nel 2012. La Corte ha infine escluso la responsabilità da lite temeraria, essendosi gli orientamenti consolidati nel corso dei giudizi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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