Inesigibilità del credito per patrocinio a spese dello Stato in via monitoria (Cass. civ. n. 7440/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore della parte ammessa che abbia ottenuto il decreto di liquidazione del compenso ex art. 82 del d.P.R. n. 115/2002 non può agire in via monitoria per il pagamento, nemmeno sulla base delle fatture elettroniche emesse. Il credito per i compensi del difensore è realizzabile esclusivamente nelle forme e con le modalità previste dal procedimento di contabilità pubblica di cui agli artt. 165 ss. del T.U. spese di giustizia, essendo il decreto di pagamento un mero “titolo di pagamento” ai sensi dell’art. 171, non un titolo esecutivo, e non potendo la fattura costituire prova scritta idonea ai sensi dell’art. 633 c.p.c.
Il Fatto
Un avvocato, ottenuti diversi decreti di liquidazione per compensi professionali maturati in cause di patrocinio a spese dello Stato, emetteva fatture elettroniche e, a fronte del ritardo nell’accredito, proponeva ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero della Giustizia. Il Tribunale di Venezia accoglieva parzialmente l’opposizione del Ministero, rideterminando il credito, ma la Corte d’Appello di Venezia, in riforma, dichiarava l’inesigibilità del credito, ritenendo che il difensore non potesse utilizzare lo strumento monitorio per aggirare la procedura speciale di pagamento prevista dal T.U. spese di giustizia. L’avvocato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che il procedimento per il pagamento dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è un procedimento a carattere esclusivo. La Suprema Corte ha ricostruito il quadro normativo, evidenziando che il decreto di liquidazione di cui all’art. 82 è un “titolo di pagamento” ai sensi dell’art. 171 del T.U., e non un titolo esecutivo. La sua funzione è limitata al procedimento amministrativo di contabilità pubblica disciplinato dagli artt. 165 e ss., il quale prevede una sequenza di adempimenti (acquisizione della fattura, trasmissione del modello, ordine cronologico di accreditamento) che risponde a esigenze di salvaguardia delle risorse pubbliche.
La Corte ha chiarito che il credito del difensore è destinato a realizzarsi esclusivamente secondo tali modalità, e non attraverso le vie ordinarie, come il ricorso per decreto ingiuntivo. Consentire l’accesso alla tutela monitoria equivarrebbe a consentire un sostanziale aggiramento dell’ordine di soddisfazione dei crediti, stabilito dal legislatore in base alla disponibilità delle risorse. La fattura emessa dal difensore rileva solo come adempimento necessario all’interno del procedimento speciale, non come prova scritta del credito ai fini monitori.
La Corte ha inoltre rigettato la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale avanzata dal Pubblico Ministero, ritenendo la questione non rilevante: la sentenza CEDU Diaco e Lenchi c. Italia, invocata dal PM, attiene al tema del ritardo eccessivo nei pagamenti, mentre la presente controversia riguarda l’ammissibilità dello strumento monitorio, questione distinta e autonomamente risolta dall’infondatezza del motivo di ricorso.
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