La neutralizzazione della retribuzione in mobilità vale solo per i casi ex lege (Cass. civ. Sez. Lav. n. 32506 del 13.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La neutralizzazione della retribuzione percepita nel periodo di mobilità lunga ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile costituisce una deroga al principio generale ed è applicabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero nelle ipotesi di cui all’art. 3, commi 4-bis e 4-ter, della legge n. 223/1991. Tali disposizioni, che rinviano alla retribuzione dei dodici mesi di lavoro precedenti l’inizio del trattamento, operano esclusivamente per il personale il cui rapporto sia disciplinato dal r.d. n. 148/1931 e per i dipendenti di aziende di trasporto pubblico iscritti al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. In assenza di tali presupposti, trova applicazione la disciplina generale di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 503/1992 e la contribuzione figurativa per mobilità va valorizzata in base alla retribuzione cui è parametrato il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il Fatto

La controversia concerne la riliquidazione della pensione liquidata con decorrenza dal 01/04/2001 a favore di un lavoratore collocato in mobilità dal 22/01/1999 al 31/03/2001. Il Tribunale rigettava la domanda, ma la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma, dichiarava il diritto alla ricostituzione della pensione con il ricalcolo dell’indennità di mobilità ex art. 3, comma 4-bis, della legge n. 223/1991, condannando l’istituto previdenziale al pagamento delle differenze. Avverso tale decisione, l’istituto propone ricorso per cassazione, al quale resistono gli eredi del lavoratore, deceduto dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione rigetta l’eccezione di improcedibilità del ricorso, dando continuità all’orientamento delle Sezioni Unite n. 15295 del 2014 in tema di ultrattività del mandato alla lite. La notifica dell’impugnazione effettuata presso il procuratore costituito della parte deceduta è valida, in quanto il difensore, munito di procura, è legittimato a riceverla e la morte della parte non incide sulla regola dell’ultrattività, salvo che non sia stata dichiarata in udienza o notificata alle altre parti.

Nel merito, il ricorso è fondato. La Corte rileva che la sentenza impugnata ha erroneamente applicato la neutralizzazione della retribuzione percepita nel periodo di mobilità, in deroga al principio generale stabilito dall’art. 3 del d.lgs. n. 503/1992. L’art. 3, comma 4-bis, della legge n. 223/1991, nel prevedere che per i lavoratori che maturino il diritto a pensione nel corso del trattamento di mobilità la retribuzione di base sia quella dei dodici mesi precedenti, opera solo per il personale disciplinato dal r.d. n. 148/1931, licenziato da imprese dichiarate fallite o poste in liquidazione dopo il 1° gennaio 1993. Analogamente, l’art. 3, comma 4-ter, si riferisce esclusivamente ai dipendenti di aziende di trasporto pubblico iscritti al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

Nel caso di specie, è pacifico che il rapporto di lavoro non fosse soggetto alle disposizioni del r.d. n. 148/1931 e che il lavoratore non fosse dipendente di un’azienda di trasporto pubblico. La Corte territoriale ha quindi errato nell’applicare la disciplina speciale al di fuori dei casi espressamente previsti. Richiamando i precedenti di cui alle Cass. n. 2800 del 2023 e Cass. n. 10323 del 2017, la Corte afferma che la contribuzione acquisita dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi in un detrimento della misura della prestazione, ma la neutralizzazione non opera per i periodi che concorrono a integrare il requisito di accesso.

Non sussistendo i presupposti per la disciplina speciale, trova applicazione la regola generale per cui, per determinare il valore della contribuzione figurativa per mobilità, occorre utilizzare la retribuzione cui è parametrato il trattamento straordinario di integrazione salariale. La Corte accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che si atterrà ai principi enunciati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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