Licenziamento orale: l’onere della prova resta a carico del lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4077 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che mescoli censure eterogenee, quali la violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., poiché la prima presuppone l’incontestazione della ricostruzione fattuale mentre la seconda la contesta. Il lavoratore che impugni un licenziamento orale ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto sia ascrivibile alla volontà datoriale, non essendo sufficiente dimostrare la mera cessazione della prestazione; in caso di incertezza probatoria, la domanda va respinta in applicazione della regola residuale dell’art. 2697 c.c., mentre l’art. 5 della legge n. 604/1966 riguarda l’onere del datore di provare la giusta causa o il giustificato motivo del licenziamento.
Il Fatto
Il lavoratore conveniva in giudizio il datore di lavoro per ottenere differenze retributive e il risarcimento dei danni per l’attività usurante, deducendo un rapporto di lavoro subordinato più ampio di quello riconosciuto. Il Tribunale rigettava le domande, ma la Corte d’appello, in parziale accoglimento dell’appello, condannava il datore al pagamento di una somma a titolo di differenze retributive e TFR per il periodo dal 9.1.2001 al 31.10.2003, a tempo pieno.
Avverso tale decisione il datore di lavoro proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, mentre il lavoratore resisteva con controricorso e ricorso incidentale in quattro motivi, lamentando il mancato riconoscimento dei danni biologici, del risarcimento ex art. 2116 c.c. e del rapporto per periodi più ampi, nonché l’onere della prova del licenziamento orale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’unico motivo del ricorso principale, poiché promiscuo: la contestuale deduzione della violazione di legge e dell’omesso esame fattuale rende impossibile scindere le ragioni poste a sostegno dei diversi vizi, creando una situazione di inestricabile promiscuità. La censura risultava inoltre non aderente alla ratio decidendi della sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale fondato la decisione sull’assenza del contratto scritto per il tempo pieno e sulle deposizioni testimoniali, senza affrontare questioni di novazione del rapporto.
Il primo e il terzo motivo del ricorso incidentale sono stati dichiarati inammissibili, in quanto la valutazione delle risultanze istruttorie proposta dal lavoratore si contrapponeva a quella della Corte di merito, senza allegare un vizio di legittimità deducibile. Anche il secondo motivo, relativo al danno ex art. 2116 c.c., presentava la stessa promiscuità di censure, oltre a non considerare che la Corte aveva escluso la prova di un rapporto eccedente i limiti temporali riconosciuti, mancando la prova dell’omesso versamento contributivo, smentita dalla documentazione prodotta.
Il quarto motivo è stato invece ritenuto infondato. La Corte ha richiamato il principio di diritto per cui il lavoratore che alleghi un licenziamento orale deve provare la volontà datoriale di risolvere il rapporto, anche tramite comportamenti concludenti, non bastando la cessazione della prestazione. Nel caso di specie, il lavoratore non aveva assolto a tale onere e vi era anzi una lettera di dimissioni a sua firma, mai disconosciuta, che la Corte ha ritenuto elemento di prova di segno contrario.
La Corte ha infine compensato le spese per la reciproca soccombenza e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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