Violazione dei sigilli e venuta meno della misura cautelare (Cass. pen. Sez. III n. 38427 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La confisca non è una misura cautelare e la sua eventuale omissione in sede di condanna per i reati edilizi non determina la cessazione del sequestro preventivo. La dichiarazione di prescrizione dei reati edilizi non fa venire meno la custodia giudiziaria, che mantiene la propria efficacia fino alla pronuncia definitiva.
Il Fatto
La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 19 maggio 2025, aveva confermato la decisione del Tribunale di Salerno, che aveva condannato l’imputata per il reato di violazione dei sigilli, con l’aggravante della custodia giudiziaria. Nel giudizio di primo grado, la condanna per i reati edilizi non era stata accompagnata dalla confisca, mentre in appello era stata dichiarata la prescrizione per tali reati. La ricorrente aveva quindi sostenuto che, essendo venuto meno il sequestro in conseguenza della prescrizione, il reato di violazione dei sigilli non potesse più configurarsi. La vicenda giungeva così al vaglio della Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, respingendo la tesi della ricorrente circa la presunta inefficacia del sequestro. Il ragionamento si fonda sulla distinzione tra la confisca, che costituisce una misura di sicurezza patrimoniale, e il sequestro preventivo, che è una misura cautelare reale. Si tratta di istituti con funzioni e presupposti differenti, che non possono essere confusi.
L’eventuale mancata applicazione della confisca in sede di condanna per i reati edilizi non determina la cessazione degli effetti del sequestro preventivo. Allo stesso modo, la dichiarazione di prescrizione dei reati edilizi non incide sulla validità della custodia giudiziaria, che conserva la propria efficacia fino alla pronuncia definitiva. La permanenza del vincolo, pertanto, continuava a qualificare la condotta dell’imputata come violazione dei sigilli.
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali. In applicazione del principio espresso dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000, ha inoltre disposto il versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo che non vi fossero ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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