Reato depenalizzato non fonda la recidiva reiterata (Cass. pen. Sez. II n. 34106 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di recidiva, non assume rilievo la condanna per una fattispecie di reato oggetto di abolitio criminis o di depenalizzazione, poiché l’abrogazione del reato determina l’eliminazione di ogni effetto penale connesso alla condanna medesima. Ne consegue che la condanna per un reato poi depenalizzato non può essere computata ai fini della recidiva reiterata prevista dall’art. 99, comma quarto, cod. pen., che presuppone che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più condanne definitive. Esclusa la recidiva reiterata e riqualificata la stessa ai sensi dell’art. 99, comma secondo, cod. pen., il termine di prescrizione va rideterminato secondo gli artt. 157 e 161 cod. pen., con le conseguenze processuali che ne derivano capo per capo.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 19/12/2025, aveva confermato la decisione del Tribunale di Modena del 01/03/2022, condannando l’imputato e ponendo a suo carico le spese del grado. Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.
Il primo motivo censurava il calcolo del termine di prescrizione, dolendosi del fatto che la Corte territoriale avesse ritenuto sussistente la recidiva reiterata valorizzando anche una precedente condanna per un reato depenalizzato dal d.lgs. 8/2016. Il secondo e il terzo motivo investivano il trattamento sanzionatorio e il giudizio di bilanciamento delle circostanze, lamentando l’assenza di una concreta valutazione sulla maggiore capacità a delinquere e la mancata considerazione del contegno processuale collaborativo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio consolidato secondo cui, in materia di recidiva, non può essere valutata la condanna per una fattispecie di reato oggetto di abolitio criminis, perché l’abrogazione del reato, al pari della depenalizzazione, elimina ogni effetto penale della condanna. Il precedente richiamato è Sez. I n. 28203 del 30/03/2023.
Nel caso concreto la recidiva reiterata e infraquinquennale era stata desunta da un decreto penale di condanna del 30/08/2010 per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali e da una sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta del 23/01/2013, divenuta irrevocabile il 18/03/2013. Il reato di omesso versamento delle ritenute risulta però depenalizzato per effetto del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
Da qui l’esclusione della recidiva reiterata, che presuppone più condanne definitive al momento della consumazione del reato, secondo il richiamo a Sez. II n. 35159 del 01/07/2022. Esclusa la fattispecie del quarto comma e riqualificata la recidiva ai sensi del secondo comma dell’art. 99 cod. pen., la Corte dichiara la prescrizione del reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.: per tale reato il doppio aumento di metà, derivante dall’aggravante ad effetto speciale, lascia invariato a sei anni il termine intermedio ex art. 157, comma secondo, cod. pen. e porta quello massimo ex art. 161 cod. pen. a nove anni, decorsi anche tenendo conto della sospensione di 64 giorni.
Diversa è la sorte del delitto di ricettazione: per esso il termine massimo risulta di diciotto anni e non ancora interamente compiuto. Poiché però la Corte territoriale aveva motivato la recidiva qualificata prendendo in considerazione anche il reato depenalizzato, la sentenza va annullata con rinvio su questo punto. Il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. è dichiarato estinto per prescrizione, con annullamento senza rinvio ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per la ricettazione la sentenza è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo esame sulla recidiva.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi, relativi al trattamento sanzionatorio e al bilanciamento delle circostanze. Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. è dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità in relazione al reato di ricettazione.
Nota della Redazione
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