Retrodatazione cautelare e associazione stupefacenti: motivazione su perdurante partecipazione (Cass. pen. Sez. VI n. 34498 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini della custodia cautelare, il provvedimento che limita la libertà personale dell’indagato per un reato-fine determina una mera presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa al sodalizio. La protrazione della partecipazione, in presenza di concrete allegazioni difensive, deve essere desunta da elementi dimostrativi specifici, riferiti al singolo indagato e non alla capacità dell’associazione di proseguire la propria attività. Il Tribunale del riesame che nega la retrodatazione è tenuto a verificare in concreto l’apporto causale del singolo successivo alla prima misura. Inoltre, l’identità o la diversità del procedimento non si trae dalla connessione qualificata tra i reati ex art. 12, cod. proc. pen., ma dal dato formale dell’iscrizione nel registro di cui all’art. 335, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Napoli rigettava il ricorso proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza con cui gli era stata applicata la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990. In precedenza, con ordinanza del 17 marzo 2023, allo stesso era stata applicata misura cautelare per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

La difesa sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente escluso la retrodatazione, non considerando che le condotte del secondo procedimento erano tutte anteriori alla cessione oggetto della prima ordinanza e che i fatti erano connessi, costituendo lo spaccio uno dei reati-fine della fattispecie associativa. Al momento della prima misura gli indizi sul reato associativo sarebbero stati già desumibili dagli atti.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce l’assetto dell’istituto della retrodatazione. Nei procedimenti diversi per fatti legati da connessione qualificata essa opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui fu emessa la prima ordinanza (Sezioni Unite n. 14535 del 2006). La fattispecie è ricondotta proprio a questa ipotesi. Il dato formale dell’iscrizione ex art. 335, cod. proc. pen. prevale sulla connessione, secondo Sez. IV n. 29174 del 2024.

Il primo argomento ostativo individuato dal Tribunale è la ritenuta prosecuzione della condotta associativa dopo l’arresto del 17 marzo 2023, con contestazione in forma aperta. La Corte ribadisce che l’arresto dell’associato determina una presunzione relativa di interruzione del vincolo, salvo elementi positivi contrari. La verifica deve essere tanto più rigorosa ove la data di consumazione sia genericamente indicata, occorrendo accertare l’effettiva persistenza della partecipazione con riguardo al singolo indagato (Sez. VI n. 13568 del 2020; Sez. VI n. 4004 del 2024).

Il Tribunale aveva desunto la permanenza della partecipazione dal fatto che l’associazione avesse proseguito l’attività dopo l’arresto del vertice del sodalizio. Si tratta di elemento non direttamente riferibile al ricorrente: l’accertamento doveva riguardare l’esistenza di un effettivo contributo del singolo dopo la prima misura.

Quanto alla connessione qualificata, la motivazione del riesame è contraddittoria: non si confronta con la deduzione difensiva che la desumeva dall’imputazione, laddove si contestano cessioni commesse nell’esecuzione del programma criminoso, con data ultima coincidente con l’arresto in flagranza. Il Tribunale introduce inoltre l’elemento delle cessioni autonome senza supporto motivazionale.

Il profilo della desumibilità dagli atti non è stato affrontato. In sede di rinvio il Tribunale dovrà valutare se, all’epoca della prima misura, fossero emersi indizi sufficienti anche per il reato associativo, tenendo conto del principio secondo cui rileva l’emersione quantitativa degli indizi, non la loro elaborazione qualitativa da parte degli organi inquirenti (Sez. II n. 18879 del 2021). Il ricorso è accolto con annullamento con rinvio dinanzi al Tribunale del riesame competente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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