Potere sanzionatorio spetta all’ente che ha adottato il regolamento (Cass. civ. Sez. II n. 26429 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per violazione di regolamenti locali, sussiste uno stretto legame tra il potere regolamentare e il potere sanzionatorio. Una volta attribuita la competenza a un ente locale in una determinata materia, il relativo regolamento adottato può prevedere l’applicazione di eventuali sanzioni, ai sensi dell’art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000, sicché l’organo competente a irrogare la sanzione va individuato in base all’art. 17 della l. n. 689/1981. Ne consegue che la Regione, non essendo competente in materia di coordinamento del trasporto locale e di sicurezza lagunare, non può delegare al Comune una materia che non le è stata conferita, con la conseguenza che il potere sanzionatorio spetta all’ente che ha adottato il regolamento.

Il Fatto

Il ricorrente propose opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione con cui il Comune di Venezia gli aveva irrogato una sanzione amministrativa per non aver esposto il prescritto contrassegno “LV”, in violazione dell’art. 32, comma 2, del Regolamento per il Coordinamento della Navigazione Locale della Laguna Veneta. L’ingiunto deduceva l’incompetenza del Comune, sostenendo che la potestà sanzionatoria spettasse alla Città Metropolitana di Venezia, ente che aveva adottato il regolamento. Il Giudice di pace accolse l’opposizione, ma il Tribunale, in sede di appello, riformò la decisione, ritenendo legittima l’ordinanza-ingiunzione comunale. Avverso tale sentenza, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 422/1997 e delle delibere della Giunta Regionale Veneto, nonché dell’art. 21-septies della l. n. 241/1990. Il ricorrente sosteneva che la potestà di disciplinare il sistema di rilevamento dei natanti circolanti in ambito lagunare era stata delegata dallo Stato alla Provincia, ora Città Metropolitana di Venezia, alla quale spettava anche la potestà sanzionatoria.

Nel ricostruire il quadro normativo, la Corte ha richiamato l’art. 117 Cost., evidenziando che la potestà regolamentare spetta alle Regioni e agli enti locali nelle materie di loro competenza. Ha quindi richiamato l’art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000, che rimanda all’art. 17 della l. n. 689/1981 per l’individuazione dell’organo competente a irrogare la sanzione per le violazioni dei regolamenti comunali e provinciali.

La Corte ha rilevato che, nella materia del trasporto locale nella laguna veneta, l’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 422/1997 attribuisce la potestà regolamentare alla Provincia di Venezia. In attuazione di tale norma, è stato adottato il Regolamento per il Coordinamento della Navigazione Locale, il cui art. 32 disciplina i contrassegni di identificazione delle unità da diporto e prevede, al comma 8, che l’inosservanza delle norme sia sanzionata ai sensi dell’art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 171/2005.

La Corte ha quindi affermato che la disciplina dei contrassegni è contenuta nel regolamento adottato dalla Città Metropolitana di Venezia, in ragione della delega statale all’allora Provincia. Alla Regione è demandato solo il compito di dare attuazione al regolamento provinciale, ma, non essendo competente in materia di coordinamento del trasporto locale, non può delegare al Comune una materia che non le è stata conferita. Ne consegue che la potestà sanzionatoria spettava alla Provincia di Venezia, e il Comune non era legittimato a emettere l’ordinanza-ingiunzione.

Il ricorso è stato pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è stata decisa nel merito con l’accoglimento dell’opposizione e l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione. Il secondo motivo, relativo alle spese di lite, è rimasto assorbito. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state integralmente compensate in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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