Soggettività passiva IMU del sub-concessionario di area demaniale (Cass. civ. Sez. V n. 26174 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione di beni del demanio marittimo, la soggettività passiva ai fini ICI, IMU e nuova IMU, che la legge pone in capo al concessionario, vale anche per il sub-concessionario al quale il godimento dei beni demaniali sia stato affidato dal concessionario, con l’assenso dell’amministrazione concedente, per concorrere alla gestione del medesimo servizio pubblico. Il sub-concessionario, infatti, subentra nella medesima posizione del concessionario rispetto all’uso dei beni, compartecipa alla gestione del servizio e resta soggetto alla vigilanza della P.A., che ne ha valutato l’idoneità al subingresso.
Il Fatto
La società, concessionaria di uno stabilimento balneare insistente su area demaniale, impugnava l’avviso di accertamento con cui il Comune le richiedeva il pagamento dell’IMU per le annualità 2010 e 2011. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. La società proponeva quindi appello, sostenendo che l’area era stata sub-concessa ad altra società e che, pertanto, la soggettività passiva gravava sul sub-concessionario. La CTR della Calabria confermava la decisione di prime cure, ritenendo che il soggetto passivo fosse il concessionario e che la contribuente non avesse fornito la prova della subconcessione mediante il deposito del contratto pubblico.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, concernenti la violazione degli artt. 45-bis cod. navigazione, 8 e 9 del d.lgs. n. 23/2011 e 3 del d.lgs. n. 504/1992 e la contraddittorietà della motivazione. La questione centrale riguarda l’individuazione del soggetto passivo nel caso in cui il concessionario, con autorizzazione dell’amministrazione concedente, abbia dato in subconcessione una porzione dell’area demaniale ad un terzo per l’esercizio di attività strumentali al servizio pubblico affidato al concessionario.
La Corte richiama l’art. 45-bis cod. nav., che consente al concessionario, previa autorizzazione, di affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione o di attività secondarie. La concessione e la sub-concessione sono convenzioni parallele e simmetriche, con oggetto parzialmente coincidente, avvinte da un collegamento funzionale per il governo e l’attuazione del servizio pubblico.
Una volta affermato il principio dell’equipollenza degli effetti reali o obbligatori della concessione su aree demaniali ai fini della soggettività passiva per l’ICI e l’IMU, nulla preclude l’autonoma rilevanza impositiva della subconcessione. Il sub-concessionario consegue l’autonoma disponibilità del bene demaniale e, pertanto, la soggettività passiva compete solo a lui per l’intera durata del rapporto sub-concessorio. La Corte ribadisce il proprio precedente (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11006 del 27/04/2025), evidenziando che il sub-concessionario subentra nella medesima posizione del concessionario, compartecipa alla gestione del servizio e resta soggetto alla vigilanza della P.A.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è astenuta da ogni accertamento in fatto sulla natura e sulle caratteristiche del rapporto sub-concessorio, limitandosi a negare la prova della subconcessione. Il terzo motivo, relativo alla base imponibile ICI e all’utilizzo della rendita catastale prima della notifica, è stato dichiarato assorbito. La Corte ha quindi accolto i primi due motivi, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione.
Nota della Redazione
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