Spese processuali: limiti al sindacato sulla compensazione (Cass. civ. Sez. II n. 24734 del 21.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi e censura norme diverse da quelle poste a fondamento della pronuncia. Se si lamentano omessa pronuncia o motivazione apparente, la doglianza deve essere formulata secondo il relativo paradigma processuale, non potendo il giudice di legittimità riqualificarla alterandone il contenuto sostanziale. La ripartizione o compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca appartiene al potere discrezionale del giudice di merito. Il sindacato di legittimità verifica soltanto che le spese non siano poste, neppure in parte, a carico della parte integralmente vittoriosa e che la motivazione superi la soglia minima costituzionale.
Il Fatto
La società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 25.256,85, oltre accessori, quale IVA asseritamente dovuta sul corrispettivo di una permuta immobiliare. L’opponente contestava il credito e domandava, in via riconvenzionale, la penale per il ritardo nella consegna di due unità immobiliari, oltre alla pronuncia ai sensi dell’art. 2932 c.c. Il Tribunale riconosceva entrambi i crediti, quantificando la penale in euro 2.500, li compensava e revocava l’ingiunzione, condannando l’opponente al pagamento della differenza. Dichiarava inoltre cessata la materia del contendere sulla domanda di esecuzione specifica.
In appello, la società contestava la decorrenza e la misura degli interessi sul proprio credito, nonché la regolazione delle spese. L’opponente proponeva appello incidentale anche per ottenere gli interessi sulla penale. La Corte territoriale accoglieva l’impugnazione principale e, parzialmente, quella incidentale. Il ricorrente proponeva due motivi di legittimità; la società resisteva e formulava ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Quanto al primo motivo, la Cassazione rileva che la sentenza d’appello aveva qualificato la penale come obbligazione pecuniaria autonoma, dovuta a titolo risarcitorio per l’inadempimento contrattuale. Su tale base aveva riconosciuto, ai sensi dell’art. 1224 c.c., gli interessi moratori dalla domanda al saldo, trattandosi di debito di valuta. La decisione non era invece fondata sugli artt. 1282 e 1284, commi 1 e 4, c.c.
La censura, imperniata proprio sulla mancata applicazione dell’art. 1284, comma 4, c.c., risultava quindi eccentrica rispetto alla ratio. Se il ricorrente intendeva lamentare l’omessa pronuncia sulla specifica domanda o l’ambiguità della motivazione, avrebbe dovuto dedurre il corrispondente vizio processuale ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. La Corte non può riqualificare d’ufficio il motivo quando ciò ne modifichi la sostanza.
Anche la doglianza sulle spese è dichiarata inammissibile. La motivazione apparente ricorre soltanto quando la decisione non consente di percepire il percorso logico-giuridico seguito. Nel caso esaminato, invece, le ragioni della regolazione delle spese emergevano dalla sentenza impugnata. Non sussisteva, pertanto, la denunciata nullità.
Per la ripartizione delle spese, la Cassazione richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 32061 del 2022. Soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, neppure in minima parte, al pagamento delle spese. In presenza di esiti plurimi e reciprocamente sfavorevoli, il giudice di merito può disporre la compensazione totale o parziale. La valutazione delle proporzioni e la quantificazione delle quote restano sottratte al sindacato di legittimità, purché siano rispettati i limiti tabellari.
La Corte rigetta quindi il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza. Viene inoltre attestata la sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
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