Sequestro esplorativo annullato: fumus non motivato (Cass. pen. n. 5993/2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di sequestro probatorio deve essere motivato, a pena di nullità, in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, non essendo sufficiente la mera indicazione dei nomi degli indagati e delle norme violate. È pertanto illegittimo il provvedimento che, ipotizzando una prassi corruttiva generalizzata, ometta di delineare le condotte e di individuare l’oggetto dell’accordo illecito. Il sequestro non può assolvere una funzione esplorativa, volta a ricercare gli elementi che connotano il reato, dovendo tali elementi preesistere e giustificare la ricerca probatoria.

Il Fatto

Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Genova emetteva un decreto di sequestro probatorio avente ad oggetto una casella di posta elettronica, nell’ambito di un procedimento per l’ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione. Il provvedimento, confermato dal Tribunale del riesame, si fondava sull’emersione di una presunta, abituale prassi di elargizione di biglietti gratuiti o scontati da parte di dipendenti di compagnie di navigazione in favore di pubblici ufficiali delle Capitanerie di porto.

Avverso l’ordinanza del Tribunale, il difensore dell’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra gli altri motivi, la genericità della notizia di reato e la mancanza di motivazione del decreto di sequestro in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, attribuendo rilievo pregiudiziale e assorbente ai motivi concernenti la genericità dell’accusa e il deficit motivazionale del decreto di sequestro. Ha ribadito che il provvedimento di sequestro deve essere motivato a pena di nullità, dovendo esporre elementi congruenti, rappresentativi di un fatto riconducibile a una fattispecie di reato, senza attribuire rilievo a meri sospetti.

Nel caso di specie, il decreto si limitava a indicare i nomi di settanta pubblici ufficiali e quattordici corruttori e le norme violate, senza precisare i fatti, le condotte e l’oggetto dell’accordo illecito. La Corte ha rilevato che dal quadro investigativo il Tribunale aveva tratto spunto per ipotizzare una pratica corruttiva generalizzata, ma tale ricostruzione non trovava riscontro nel provvedimento impugnato, privo degli elementi essenziali per la verifica del fumus.

La natura esplorativa del sequestro è stata ritenuta autodenunciata dal decreto stesso, laddove ammetteva che erano in corso approfondimenti sulle funzioni dei pubblici ufficiali e che occorreva ancora identificare i soggetti coinvolti e ricostruire le singole condotte. Tale circostanza ha evidenziato come il sequestro non fosse volto a ricercare la prova del reato, ma gli elementi costitutivi dello stesso.

La Corte ha concluso che la mancata descrizione delle condotte determina la carenza del presupposto essenziale dell’iniziativa ablatoria del Pubblico ministero, con immediata ricaduta sul nesso di pertinenzialità e sulla proporzionalità del vincolo. L’ordinanza è stata pertanto annullata senza rinvio, con conseguente restituzione del materiale in sequestro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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