Ingenti quantitativi nel traffico illecito di rifiuti: basta la gestione organizzata (Cass. pen. Sez. 3 n. 506 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, il requisito degli “ingenti quantitativi” non postula necessariamente la pericolosità dei rifiuti, ma può essere desunto da un accertamento rigoroso, basato sulla combinazione di plurimi elementi di prova convergenti – quali videoriprese, monitoraggio GPS e controlli mirati – che evidenzino una macroscopica difformità tra quantità dichiarate e reali. L’elemento dell’ingiusto profitto prescinde dall’entità dello stesso, essendo sufficiente che l’agente ricavi dall’attività illecita anche un profitto minimo. La gestione illecita, anche in assenza di autorizzazione o in violazione dei limiti di quella posseduta, integra il delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., a prescindere dalla qualificazione dei rifiuti come pericolosi o non pericolosi.

Il Fatto

Il GIP del Tribunale di Napoli, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato tre imputati alla pena di due anni di reclusione ciascuno per il reato di cui agli artt. 110 e 452-quaterdecies cod. pen., per aver allestito, in concorso tra loro, un’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti speciali non pericolosi, prevalentemente detriti edili e terre da scavo. L’attività si svolgeva attraverso la gestione di un sito abusivo di messa in riserva e il successivo trasporto e conferimento di ingenti quantitativi di rifiuti presso un impianto autorizzato, con modalità volte a eludere la tracciabilità.

La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma, aveva revocato la confisca di un veicolo e confermato nel resto la condanna, ritenendo infondate le doglianze difensive in punto di insussistenza degli ingenti quantitativi, dell’ingiusto profitto, di derubricazione nella contravvenzione di cui all’art. 256 d.lgs. n. 152/2006, di mancata concessione delle attenuanti generiche e di confisca. Avverso tale decisione gli imputati proponevano ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che le sentenze di merito integrano un’ipotesi di doppia conforme in punto di affermazione della penale responsabilità, con la conseguenza che le due pronunce possono essere lette congiuntamente come un unico corpo decisionale. Ha quindi ribadito che il controllo demandato al giudice di legittimità è circoscritto alla congruità e coerenza dell’apparato argomentativo, non potendo risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.

Con specifico riguardo al requisito degli ingenti quantitativi, la Corte ha valorizzato il “metodo rigoroso” adottato dai giudici di merito, basato sulla combinazione di plurimi elementi di prova convergenti: le videoriprese, il monitoraggio GPS dei veicoli e l’esito di un controllo mirato avevano permesso di accertare una macroscopica difformità tra il peso dichiarato e quello effettivo, quantificabile in un valore superiore alle 1000 tonnellate. Ha inoltre richiamato il consolidato orientamento per cui l’ingente quantità può essere desunta non solo dal volume complessivo dei rifiuti, ma anche dall’organizzazione che supportava l’attività, dalla continuità e dalla durata dell’illecita gestione.

Quanto all’ingiusto profitto, la Corte ha ritenuto irrilevante l’entità del profitto effettivamente conseguito, essendo sufficiente che l’agente ricavi dall’attività illecita un qualsiasi vantaggio. Ha inoltre disatteso la richiesta di derubricazione nella contravvenzione di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, ritenendo che l’attività gestoria, caratterizzata da continuità e organizzazione imprenditoriale, integrasse gli estremi del delitto contestato.

In relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza impugnata, fondata sulla gravità della condotta, sulla frequenza e sul protrarsi dell’azione illecita, richiamando il principio per cui il giudice può limitarsi a prendere in esame anche un solo elemento tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen. Ha infine giudicato manifestamente infondato il motivo relativo alla confisca, avendo i giudici di merito accertato che anche l’autocarro di cui si contestava l’ablazione era stato utilizzato per il trasporto dei rifiuti, sebbene in assenza di documentazione di riscontro.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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