| 

Cade l’accertamento induttivo fondato sui totem dopo la sentenza della Consulta (Cass. civ. Sez. 5 n. 11245 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La ricostruzione induttiva del reddito non può fondarsi esclusivamente sulla mera potenzialità tecnica di apparecchiature rinvenute nei locali dell’esercizio commerciale, laddove non sia dimostrato un concreto utilizzo per finalità di gioco con vincita in denaro, né un’attività di intermediazione o la percezione di proventi da parte dell’esercente. La declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione che qualificava come illecito amministrativo la sola disponibilità di tali dispositivi priva la presunzione utilizzata dall’Amministrazione finanziaria dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, travolgendo l’intero impianto accertativo fondato su detta potenzialità tecnica.

Il Fatto

Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza nel 2016 aveva portato al rinvenimento, presso l’esercizio commerciale del contribuente, di quattro apparecchiature denominate “totem”, collegate a siti di gioco online non interconnessi alla rete statale. Sulla base di tali risultanze, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno 2015, recuperando a tassazione redditi in quanto il contribuente era ritenuto esercente un’attività di raccolta di giocate in assenza di dichiarazione.

Il contribuente aveva impugnato l’atto impositivo, sostenendo che gli apparecchi fossero meri strumenti di navigazione internet e contestando la totale assenza di prova circa l’esistenza di un’attività intermediativa o di un tornaconto economico. Sia la Commissione Tributaria Provinciale sia la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado avevano rigettato il ricorso, valorizzando la riconducibilità dei dispositivi alla tipologia prevista dalla legge. Avverso la sentenza d’appello, il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione, segnalando, in corso di giudizio, l’intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 104/2025.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione delle norme in tema di onere probatorio e sulla corretta applicazione della disciplina sugli apparecchi da gioco, assorbendo le ulteriori censure. Il percorso argomentativo si fonda sull’analisi dell’impianto presuntivo posto a base dell’accertamento, evidenziando come la pretesa erariale risultasse costruita a partire dal presupposto amministrativo della contestazione dell’illecito previsto dal d.l. n. 158/2012 e dalla correlata imputazione dell’imposta unica.

Su tale assetto impatta la sentenza della Corte costituzionale n. 104/2025, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012, rilevando come la disciplina censurata sanzionasse indiscriminatamente condotte eterogenee, senza richiedere la verifica di un concreto utilizzo per fini di gioco o della sussistenza di un vantaggio economico. La sentenza d’appello, non cogliendo le ricadute di tale pronuncia, aveva recepito integralmente la ricostruzione fattuale del processo verbale, valorizzando esclusivamente la capacità tecnica dei dispositivi di consentire l’accesso a contenuti di gioco.

La Corte osserva che il percorso argomentativo della sentenza impugnata si arresta a un livello meramente descrittivo, non essendo state accertate attività di gioco concretamente svolte, intermediazioni, vincite erogate o flussi economici riferibili all’esercente. La mera potenzialità tecnica dei totem, già ritenuta insufficiente dal Giudice delle leggi a integrare un illecito amministrativo, non può essere elevata, senza ulteriore supporto probatorio, a indice di capacità contributiva.

La caducazione della norma che identificava come illecito la mera disponibilità di apparecchi idonei all’accesso a siti di gioco incide direttamente sull’unico fondamento della sequenza argomentativa seguita dall’Amministrazione. Eliminato tale presupposto, la ricostruzione induttiva dei ricavi non può più fondarsi sul mero rinvenimento degli stessi: la presunzione utilizzata risulta priva dei requisiti minimi di gravità, precisione e concordanza, poiché non trova più un aggancio normativo né è sostenuta da accertamenti fattuali ulteriori.

Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito, con l’annullamento dell’avviso di accertamento, e le spese sono state integralmente compensate in ragione della natura sopravvenuta e recente della pronuncia costituzionale rispetto all’avvio del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *