Classamento in categoria D/1 del depuratore di società a partecipazione pubblica (Cass. civ. Sez. V n. 8612 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento di immobili, poiché l’attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, i relativi impianti industriali di depurazione e smaltimento delle acque reflue non rientrano tra le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E, propria di quei fabbricati con caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva, ma rientrano nel gruppo D, tipico delle costruzioni che ospitano processi industriali. La destinazione a servizio pubblico non è incompatibile con la natura imprenditoriale dell’attività svolta da società a rilevante partecipazione pubblica, rilevando l’attitudine alla copertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguiti attraverso l’applicazione di tariffe, a nulla valendo l’assenza di un vero e proprio utile di impresa.
Il Fatto
L’Ufficio aveva riclassato un’unità immobiliare, denunciata dalla società contribuente come categoria E/3 (costruzioni per speciali esigenze pubbliche), in categoria D/1 quale opificio industriale, trattandosi di un impianto di depurazione delle acque reflue. La CTP aveva accolto il ricorso della società, confermando il classamento in categoria E; la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto aveva invece accolto l’appello dell’Ufficio, rigettando l’impugnazione della società.
Avverso la sentenza d’appello la società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 1142/1949 e dell’art. 154 del d.lgs. n. 152/2006, nonché il vizio di nullità per omesso esame dell’eccezione relativa alla fisiologica assenza di lucro oggettivo, e l’omessa motivazione sulla pregressa classificazione in categoria E/9.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati, richiamando il quadro normativo di riferimento: l’art. 10 del r.d.l. n. 652/1939 e l’art. 8 del d.P.R. n. 1142/1949, che escludono la classificazione per gli opifici costruiti per speciali esigenze di attività industriale o commerciale, nonché l’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006, che sancisce l’incompatibilità tra categoria E e destinazione ad uso commerciale o industriale.
Il percorso argomentativo si fonda sul consolidato orientamento di legittimità, da cui la Corte non ha inteso discostarsi: gli immobili del gruppo E sono indicati con metodo casistico, che non legittima estensioni a tutti gli immobili di rilevanza pubblica, essendo connotati da caratteristiche tali da renderli incommerciabili ed estranei ad ogni logica produttiva. La destinazione a fine di pubblico interesse non esclude lo svolgimento di attività secondo parametri imprenditoriali, intesi come attitudine alla copertura dei costi con i ricavi da tariffe: in tal senso depongono i precedenti in tema di servizio idrico integrato (Cass. n. 3921 del 2022, Cass. n. 2247 del 2021, Cass. n. 9427 del 2019).
Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile e comunque infondato: la rettifica di classamento era adeguatamente motivata e la pregressa classificazione in categoria E non può prevalere sulla natura tecnico-giuridica del classamento, non configurandosi la omessa valutazione di un fatto decisivo.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della società alle spese e alle sanzioni di cui all’art. 96, terzo comma, c.p.c., nonché al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, esclusa la sussistenza di peculiarità tali da giustificare la non applicazione delle predette previsioni.
Nota della Redazione
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