Minimi tariffari inderogabili e maggiorazione per atti ipertestuali (Cass. civ. Sez. L n. 21462 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, anche dopo le modifiche apportate dal d.m. n. 37 del 2018 agli artt. 4, comma 1, e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate. Il compenso per la fase di trattazione, che comprende l’eventuale attività istruttoria, spetta al difensore della parte vittoriosa anche in assenza di effettivo svolgimento di attività istruttoria, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa; in grado di appello, la relativa voce tariffaria è riconosciuta solo se sia effettivamente posta in essere, nella prima udienza di trattazione o in altra udienza fissata allo scopo, una delle attività previste dall’art. 350 c.p.c.. La maggiorazione del compenso ex art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, ha carattere discrezionale entro il limite massimo del 30 per cento e presuppone l’adozione di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dell’atto.
Il Fatto
La docente non di ruolo aveva ottenuto dal Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto al bonus “carta docente” per diversi anni scolastici, con condanna del Ministero al pagamento delle relative somme e delle spese di lite. La Corte d’appello, nel parzialmente accogliere l’appello della docente, aveva confermato la liquidazione delle spese del primo grado, pur ritenendola “leggermente inferiore” ai minimi tariffari, ed aveva liquidato quelle del grado di appello in misura ridotta, escludendo la fase di trattazione e negando la maggiorazione per gli atti redatti con tecniche informatiche.
Avverso tale sentenza la docente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei minimi tariffari inderogabili, l’illegittima esclusione della fase di trattazione e il mancato riconoscimento dell’aumento per la redazione dell’atto di appello con rinvii ipertestuali.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel dare continuità all’orientamento consolidato, ha ribadito che il giudice non può in nessun caso diminuire i compensi oltre il minimo tariffario, corrispondente al 50 per cento in meno dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55/2014. Tale principio opera anche ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico del soccombente, con la conseguenza che la sentenza impugnata, nel giudicare conforme a diritto una liquidazione “al di sotto dei minimi”, è risultata errata.
Quanto alla fase di trattazione, la Corte ha chiarito che il d.m. n. 55/2014 prevede un compenso unitario per tale fase, che comprende anche l’attività istruttoria, spettante anche a prescindere dall’effettivo svolgimento di attività istruttoria. In grado di appello, tuttavia, la relativa voce tariffaria può essere riconosciuta solo se sia stata effettivamente svolta una delle attività previste dall’art. 350 c.p.c.. Nella specie, la prima udienza di appello era stata caratterizzata dall’accertamento del difetto di notifica nei confronti della P.A. e dalla disposizione della sua rinnovazione, attività riconducibile alla previsione normativa: l’esclusione della liquidazione è stata perciò ritenuta contraria a legge.
In ordine alla maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014, la Corte ha evidenziato che la novella del 2022, sopprimendo l’inciso “di regola” ma introducendo l’espressione “fino al 30 per cento”, ha reso la maggiorazione doverosa nella sua base ma discrezionale nella misura, da commisurare alla concreta utilità agevolativa dei rinvii informatici. Nel caso di specie, l’atto di appello era stato redatto con tecnica ipertestuale, sicché l’aumento era dovuto, ma è stato liquidato nella misura dell’1 per cento, pari a euro 3,37, in coerenza con la semplicità e serialità della causa.
La Corte ha infine ritenuto infondate le censure relative alla mancata specificazione degli importi per fasi separate e all’omessa motivazione sul discostamento dai valori medi, risultando la motivazione della corte territoriale sufficiente al netto degli errori riscontrati. Ha pertanto cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rideterminato il compenso per il primo grado in euro 1.314,00 e quello per l’appello in euro 340,37, oltre spese e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, condannando il Ministero alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.