Costituzione della posizione assicurativa e non ricongiunzione: contributi senza interessi (Cass. civ. Sez. L n. 20660 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente civile o militare dello Stato che cessi dal servizio senza aver acquisito il diritto alla pensione per mancanza della necessaria anzianità e che abbia successivamente instaurato un rapporto di lavoro privato può valorizzare la contribuzione già versata utilizzando l’istituto della costituzione della posizione assicurativa di cui agli artt. 124 e 125 d.P.R. n. 1092/1973, e non quello della ricongiunzione. La costituzione ha natura speciale rispetto alla ricongiunzione e comporta il passaggio dei contributi senza applicazione di interessi. La contribuzione accreditata nel precedente rapporto di impiego statale resta soggetta al regime speciale degli artt. 124 e 125 d.P.R. n. 1092/1973, prevalente, in ordine alla disciplina degli interessi, rispetto all’art. 5 della legge n. 29/1979.
Il Fatto
Il lavoratore, ex dipendente dell’Aeronautica Militare dal 1977 al 1996, aveva chiesto la rideterminazione dell’onere di ricongiunzione dei periodi contributivi con il successivo rapporto di lavoro presso una compagnia aerea privata, iscritto al Fondo Volo. L’INPS aveva determinato l’onere includendo l’interesse composto del 4,50% annuo ai sensi dell’art. 2 legge n. 29/1979, per il pagamento dilazionato. Il tribunale aveva respinto la domanda per acquiescenza; la Corte d’appello di Roma aveva invece accolto il gravame, escludendo l’acquiescenza e riducendo l’onere, condannando l’INPS alla restituzione delle somme versate in eccesso. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso con cui l’INPS deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. unico legge n. 322/1958 e dell’art. 2 legge n. 29/1979, per avere la Corte d’appello applicato l’istituto della ricongiunzione invece di quello della costituzione della posizione assicurativa. La questione è già stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha costantemente accolto le impugnazioni dell’INPS: il dipendente che cessi dal servizio senza diritto a pensione e che instauri un rapporto di lavoro privato può valorizzare la contribuzione tramite la costituzione della posizione assicurativa, che prevede il passaggio dei contributi senza interessi, e non tramite la ricongiunzione, operante solo quando la contribuzione è da sola sufficiente per il riconoscimento della pensione.
La Corte ha ribadito la peculiarità della costituzione ope legis della posizione assicurativa e la sua specialità rispetto alla ricongiunzione, richiamando il principio secondo cui il trasferimento opera a condizione che il richiedente abbia cessato definitivamente il servizio e non abbia raggiunto i requisiti per la pensione nel fondo speciale. È stato inoltre escluso che nell’ipotesi possa trovare applicazione la causa di esclusione di cui all’art. 126, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973, poiché l’assunzione di “un altro servizio” ivi prevista allude esclusivamente a un nuovo rapporto di pubblico impiego, non a un rapporto di lavoro privatistico.
Quanto al regime degli interessi, la Corte ha evidenziato l’incompatibilità tra la previsione dell’art. 5 legge n. 29/1979, che prevede il trasferimento dei contributi maggiorati degli interessi composti al 4,50%, e la disciplina dell’art. 125 d.P.R. n. 1092/1973, che determina i contributi senza interessi. L’antinomia si risolve applicando il principio secondo cui, nel cumulo dei contributi per ricongiunzione, ciascuna porzione di contribuzione resta soggetta alla disciplina speciale propria. La contribuzione maturata nel rapporto di impiego statale resta quindi improduttiva di interessi fino alla costituzione della posizione assicurativa. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Nota della Redazione
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