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Il danno da sinistro va provato dall’assicurato anche nell’avaria (Cass. civ. Sez. 3 n. 19282 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera. Grava pertanto sull’assicurato, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro. Tale onere probatorio non è soddisfatto dalla sola dimostrazione della mancata consegna del carico a destinazione, ma richiede la prova della perdita del carico quale conseguenza di un sinistro indennizzabile, non essendo consentito al giudice di merito di risalire dal fatto noto della demolizione della nave al fatto ignoto della perdita della merce sulla base di una mera presunzione semplice.

Il Fatto

La società contraente aveva stipulato una polizza di coassicurazione delle merci per un carico di perfosfato granulare trasportato da Damietta a Ravenna. A seguito di un’avaria al motore, la nave era stata rimorchiata in un porto siriano e, dopo alcuni mesi, l’assicurato aveva inviato alle compagnie la dichiarazione di abbandono ex art. 541 cod. nav., chiedendo l’indennizzo per perdita totale. La coassicuratrice aveva contestato la dichiarazione. Il tribunale aveva accolto la domanda principale, ma la corte d’appello, in riforma, l’aveva respinta per mancata prova dell’innavigabilità assoluta. La Cassazione aveva cassato tale sentenza per vizio di motivazione. In sede di rinvio, la società aveva riproposto la domanda subordinata di avaria ex art. 543 cod. nav., che la Corte d’appello di Venezia aveva accolto, condannando la coassicuratrice al pagamento dell’indennizzo.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, con cui si denunciava la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., non ravvisando nella sentenza impugnata un’ipotesi di motivazione apparente o intrinsecamente contraddittoria. Il percorso logico-giuridico del giudice d’appello era chiaramente evincibile, avendo questi ritenuto sufficiente, per l’accoglimento della domanda di avaria, la prova della mancata consegna del carico a destino, circostanza reputata non contestata ai sensi dell’art. 115 c.p.c.. Ha invece ritenuto inammissibile la censura relativa al prudente apprezzamento della prova, non rispondente ai criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità.

La Corte ha, invece, accolto il secondo e il terzo motivo, con cui si denunciava la violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. e degli artt. 1882 c.c. e 516, 521 e 543 cod. nav. Richiamando il costante principio per cui, nell’assicurazione contro i danni, l’assicurato deve dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia e che esso ha causato il danno, la Corte ha rilevato che la Corte territoriale aveva accolto la domanda di avaria basandosi su una mera presunzione, risalendo dal fatto noto della demolizione della nave al fatto ignoto della perdita del carico, senza verificare se la mancata consegna fosse ricollegabile a un sinistro indennizzabile o se invece dipendesse dalla decisione dell’assicurato di non sbarcare la merce.

La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame verificando se l’assicurato abbia offerto la prova dell’avvenuta perdita della merce e del verificarsi di un sinistro indennizzabile, oltre a provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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