L’eccesso di potere giurisdizionale non configura uno sconfinamento nel merito quando il giudice amministrativo valuta profili tecnici (Cass. Sez. Un. n. 18627 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eccesso di potere giurisdizionale, nella forma dello sconfinamento nella sfera del merito ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., è configurabile soltanto quando il giudice amministrativo, eccedendo i limiti del sindacato di legittimità, operi una diretta valutazione di opportunità e convenienza dell’atto o esprima la volontà di sostituirsi all’Amministrazione con una pronuncia avente il contenuto sostanziale del provvedimento sostituito. Il controllo di legittimità importa invece un sindacato pieno non solo sul fatto ma anche sulle valutazioni tecniche operate dall’Amministrazione, con il solo limite del divieto di sostituzione diretta della propria scelta a quella dell’autorità amministrativa. L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore si configura solo quando il giudice applichi una norma da lui stesso creata, non già in relazione all’attività interpretativa, ancorché estensiva o analogica, di una disposizione di legge.
Il Fatto
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Capitaneria di porto di Olbia hanno impugnato per cassazione la sentenza con cui il Consiglio di Stato, riformando la pronuncia del TAR, aveva accolto il ricorso proposto dall’associazione di soccorso in mare avverso il provvedimento di fermo amministrativo della nave, adottato all’esito di un’ispezione Port State Control. La nave, impegnata in operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale e in precedenza impiegata nel trasporto di persone soccorse in mare, era stata sottoposta a controllo nel porto di Olbia con riscontro di plurime irregolarità tecniche e operative. Il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo il fermo per difetto motivazionale e per violazione del riparto di competenze tra Stato di bandiera e Stato di approdo.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno esaminato congiuntamente i primi due motivi, entrambi incentrati sull’eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel merito riservato alla Pubblica Amministrazione. Richiamata la giurisprudenza consolidata, la Corte ha precisato che il vizio è configurabile solo quando la decisione del giudice amministrativo si risolva in una diretta valutazione di opportunità dell’atto o in una sostituzione della volontà dell’organo giudicante a quella dell’Amministrazione.
La pronuncia impugnata si fondava invece sulla rilevazione di un vizio motivazionale, sulla inidoneità delle irregolarità riscontrate a compromettere la validità dei certificati rilasciati dallo Stato di bandiera, sull’impossibilità per lo Stato di approdo di imporre certificazioni diverse e sull’obbligo di informare lo Stato di bandiera delle carenze rilevate. Secondo la Corte, tale percorso argomentativo costituisce mera applicazione della disciplina normativa ritenuta pertinente, non uno sconfinamento: il giudice amministrativo, nel sindacare la legittimità del provvedimento, ben può valutare i profili tecnici che competono all’Amministrazione, senza che ciò equivalga a sostituirsi ad essa.
Quanto al terzo motivo — dedotto l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore per aver il Consiglio di Stato applicato una norma inesistente — la Corte lo ha dichiarato inammissibile, osservando che l’attività nomopoietica del giudice ricorre solo quando egli crei una norma, non quando interpreti, sia pure estensivamente, le disposizioni vigenti. Nel caso di specie, la statuizione censurata era stata tratta dalle fonti sovranazionali e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, risolvendosi nell’accertamento della reale estensione del precetto normativo. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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