Occupazione demaniale da posizionamento quotidiano di ombrelloni e lettini (Cass. pen. Sez. III n. 17222 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di cui all’art. 1161 cod. nav. l’occupazione arbitraria del demanio marittimo realizzata mediante l’acquisizione del possesso o della detenzione dell’area in modo corrispondente all’esercizio non transeunte di un diritto di proprietà o di godimento, tale da impedirne la fruibilità da parte dei potenziali utenti o da comprimerne significativamente l’uso. Il posizionamento quotidiano, dall’alba al tramonto, di un rilevante numero di ombrelloni e lettini a disposizione della clientela integra la fattispecie a prescindere dall’effettiva presenza dei clienti stessi. In tema di sequestri, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, dovendosi ricomprendere in tale nozione i vizi di motivazione radicali, come la motivazione mancante o solo apparente, ma non l’illogicità manifesta, denunciabile esclusivamente tramite il motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Gip del Tribunale di Vibo Valentia disponeva il sequestro preventivo di un’area demaniale adibita a parcheggio, di diversi fabbricati, autovetture, 99 ombrelloni e 198 lettini collocati su 1092 mq di spiaggia, nei confronti del gestore di un lido, in concorso con altro soggetto, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 54 e 1161 cod. nav..
Il Tribunale, adito in sede di riesame, rigettava l’istanza. Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 1161 cod. nav. e la carenza motivazionale del provvedimento, contestando la sussistenza degli indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Nelle more del giudizio, parte del vincolo veniva revocato con la restituzione degli autoveicoli e la demolizione dei manufatti, limitandosi il sequestro ai soli ombrelloni.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ricordato che, in tema di sequestri, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., ricomprendendovi i soli vizi di motivazione radicali, quali la mancanza fisica o l’apparenza della stessa, e non l’illogicità manifesta, censurabile esclusivamente tramite l’autonomo motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..
Nel merito, la Corte ha ritenuto la decisione impugnata adeguatamente motivata e conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il reato di occupazione arbitraria di demanio marittimo l’acquisizione del possesso o della detenzione dell’area in modo corrispondente all’esercizio non transeunte di un diritto di proprietà o di godimento. Ha richiamato il precedente del titolare di chiosco bar, autorizzato solo al noleggio, ritenendo analogo il caso in esame, caratterizzato dal posizionamento di centinaia di lettini e quasi cento ombrelloni su un’ampia area di arenile fino al tardo pomeriggio.
Quanto alle questioni relative alla permanenza del vincolo su autoveicoli e manufatti, la Corte le ha ritenute superate dalla rinuncia del ricorrente, non avendo questi più interesse stante la restituzione dei mezzi e il ripristino dell’area. La doglianza sull’insussistenza del periculum in mora è stata invece giudicata generica e meramente rivalutativa, avendo il Tribunale adeguatamente motivato sulla natura impeditiva del sequestro, finalizzato a ostacolare l’aggravamento e la protrazione delle conseguenze del reato.
Nota della Redazione
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