Illegittimità costituzionale del divieto di messa a disposizione di apparecchi per il gioco online (Cass. civ. Sez. II n. 14495 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, verificatasi in sede di legittimità per l’annullamento in autotutela dell’ordinanza-ingiunzione impugnata, determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con efficacia di cassazione senza rinvio e rimozione delle sentenze di merito non più attuali. Tale declaratoria non esime la Corte dallo scrutinio dei motivi di ricorso ai soli fini della regolamentazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012 e dell’art. 1, comma 923, primo periodo, l. n. 208/2015 nella parte in cui prevedono la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione del predetto divieto, risulta fondato il motivo di ricorso che deduce la violazione delle norme sanzionatorie. La fondatezza della censura, tuttavia, non impedisce la compensazione delle spese del giudizio di cassazione, essendo la declaratoria di illegittimità costituzionale intervenuta dopo la proposizione del ricorso.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale esercente attività di “edicola-cartoleria” proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli gli aveva ingiunto il pagamento della sanzione di euro 20.000,00 per la violazione dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 189/2012, per avere messo a disposizione dei clienti del pubblico esercizio alcune apparecchiature informatiche in grado di consentire la connessione telematica a siti di gioco online.
Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’Appello, nel confermare la decisione, riteneva integrata la fattispecie sanzionatoria, escludendo che l’attività potesse essere assimilata alla gestione di un internet point e che il divieto operasse solo con riferimento ad apparecchiature aventi le caratteristiche tecniche dei c.d. “totem”. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione delle norme sanzionatorie.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione esamina in via prioritaria l’istanza di cessazione della materia del contendere, rilevando che l’Amministrazione aveva annullato in autotutela l’ordinanza-ingiunzione con sgravio totale del ruolo. Il collegio richiama il principio per cui la sopravvenuta carenza di interesse, verificatasi in sede di impugnazione, giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso con conseguente rimozione delle sentenze di merito, ormai inidonee a regolare il rapporto tra le parti. Tale evenienza non esonera la Corte dallo scrutinio dei motivi di ricorso, che deve essere condotto ai fini dell’accertamento della soccombenza virtuale per la regolamentazione delle spese.
Nel merito, la Corte ritiene fondato il terzo motivo di ricorso, con cui si censurava l’interpretazione dell’art. 1, comma 923, l. n. 208/2015, che la Corte territoriale aveva applicato al caso di specie. Il collegio rileva che questa stessa sezione, con ordinanza n. 20485 del 2024, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme in esame e che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 104 del 2025, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale.
La Corte ricostruisce il percorso argomentativo del giudice delle leggi, il quale ha evidenziato come il divieto di mera messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura che consenta il collegamento a siti di gioco online accomuni condotte ampiamente diversificate sul piano dell’offesa all’interesse protetto, poiché riferito sia al gioco legale che a quello illegale e sia alla destinazione occasionale che a quella permanente delle apparecchiature. La natura eccessivamente inclusiva del precetto determina una sproporzione rispetto al fine legittimamente perseguito di contrasto alla ludopatia, in violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., sacrificando in modo irragionevole la libertà di impresa.
La Corte di Cassazione, preso atto del venir meno con efficacia ex tunc della norma che disciplinava la condotta illecita e di quella sanzionatoria, afferma la fondatezza del terzo motivo di ricorso ai soli fini della soccombenza virtuale. Tuttavia, considerato che la fondatezza dell’opposizione sarebbe dipesa dalla declaratoria di illegittimità costituzionale intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, mentre la condanna alle spese dei giudizi di merito viene meno a seguito della rimozione delle relative sentenze.
Nota della Redazione
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