Corruzione: il conflitto di interessi non prova l’accordo corruttivo (Cass. pen. Sez. VI n. 40721 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La violazione del dovere di astensione del pubblico ufficiale in costanza di un conflitto di interessi non dimostra di per sé, neppure in sede cautelare, la sussistenza di un accordo corruttivo. Il reato di cui all’art. 319 cod. pen. è un reato-contratto e postula la prova del patto illecito, inteso come rapporto sinallagmatico tra il compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio e la promessa o ricezione di un’utilità. La dazione indebita, anche se documentata e contabilizzata, può costituire un indizio, ma non la prova della finalizzazione della stessa al comportamento antidoveroso. Il carattere sistemico o ambientale della corruzione non surroga la mancata prova degli elementi costitutivi del reato contestato.

Il Fatto

Il pubblico ministero ha chiesto l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di un imprenditore, a capo di un gruppo societario, per il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio. L’ipotesi di accusa riguardava i lavori della Commissione per il paesaggio di un Comune, organo tecnico-consultivo con ruolo centrale nello sviluppo urbanistico, i cui pareri sui discostamenti dalle norme morfologiche del Piano urbanistico erano vincolanti.

Secondo la tesi accusatoria, un componente della Commissione avrebbe omesso di astenersi, nonostante il conflitto di interessi, partecipando alle sedute relative a progetti presentati da società legate all’imprenditore, in cambio di incarichi professionali. Il G.I.P. ha accolto la richiesta. Il Tribunale del riesame ha annullato l’ordinanza per carenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Con il primo motivo, il ricorrente censurava la parcellizzazione del compendio indiziario e l’omessa valutazione di alcuni elementi di prova. La censura è inammissibile: la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. non è deducibile come violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., perché quella norma non è assimilabile a una norma di diritto penale né a una norma processuale stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Essa rileva solo come vizio di motivazione, nei limiti in cui si traduca in mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità.

Nel merito, il ricorrente proponeva una lettura alternativa degli elementi indiziari, ritenuta l’unica plausibile. Ma esula dai poteri della Corte la diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito (Sez. U n. 6402 del 1997). Il Tribunale del riesame ha rilevato, con motivazione non contraddittoria né manifestamente illogica, che gli elementi acquisiti, pur dimostrando situazioni di omessa astensione, non provano un rapporto corruttivo, non essendo stata accertata alcuna correlazione causale tra la stipulazione dei contratti e la vendita della funzione.

Con il secondo motivo, il ricorrente censurava l’erronea applicazione dell’art. 319 cod. pen., sostenendo che in caso di corruzione sistemica i gravi indizi dello scambio sono insiti nel conflitto di interessi. La Corte rigetta: il legislatore sanziona non la mera violazione del dovere di astensione, ma la condotta di chi “vende” l’esercizio della funzione. L’esercizio di attività pubblica in conflitto di interessi ricorre in plurime fattispecie, ma l’elemento che fonda la corruzione è l’accordo illecito. Non esiste una corruzione “senza accordo”.

Il Tribunale del riesame ha, inoltre, non illogicamente stigmatizzato il carattere circolare dell’argomentazione del G.I.P., che fa derivare automaticamente dalla mancata astensione l’illiceità della remunerazione e la corruzione. L’eventuale conflitto di interessi non rende corruttiva la percezione di compensi per incarichi effettivamente svolti, regolarmente contabilizzati e privi di sovrafatturazione, ove la loro causa sia autonoma dallo svolgimento delle pubbliche funzioni.

Infine, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse: il pubblico ministero che impugni l’ordinanza che ha escluso la gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari (Sez. 6 n. 46219 del 2021). Non operando alcuna presunzione legislativa, l’accoglimento sul solo profilo dei gravi indizi sarebbe privo di risultato pratico vantaggioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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