Rendita catastale dovuta anche per gli edifici di culto se dichiarati (Cass. civ. Sez. V n. 14019 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di dichiarazione o variazione catastale di edifici adibiti al culto pubblico, l’immobile deve necessariamente essere censito secondo le regole generali, sulla scorta delle norme catastali di riferimento. I predetti edifici non rientrano tra gli immobili iscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita di cui all’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28. La proposta di attribuzione della categoria e della rendita, contenuta nella dichiarazione di aggiornamento, non può essere pari a zero, trattandosi di unità a “destinazione particolare”, e resta soggetta al controllo dell’amministrazione finanziaria anche ai fini della determinazione, seppure a soli fini statistico-inventariali, della rendita definitiva ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701. La rendita catastale attribuita ad un immobile adibito a culto non costituisce un tributo né un presupposto di imposizione fiscale, ma ha un valore tecnico-estimativo, non incidendo sull’esenzione legata alla specifica destinazione dell’immobile.

Il Fatto

La Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova aveva presentato dichiarazione di variazione catastale per un immobile adibito esclusivamente al culto e non locato, proponendo una rendita pari a zero. L’Ufficio del Catasto della Provincia Autonoma di Trento aveva tuttavia rettificato la rendita, attribuendo un valore positivo, in quanto gli edifici di culto non rientrano tra le unità iscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita. I giudici di merito avevano confermato la legittimità dell’accertamento, e la contribuente aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli obblighi di motivazione dell’avviso, l’illegittimità dell’attribuzione di una rendita per gli edifici di culto non locati e la violazione dei principi costituzionali e convenzionali in materia di libertà religiosa.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente disatteso l’istanza di trattazione in pubblica udienza, richiamando il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite n. 14437 del 2018 secondo cui la sede camerale non è incompatibile con la decisione di questioni nuove, soprattutto se già assistite da un pregresso orientamento, come nel caso di specie.

Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso il vizio di motivazione dell’avviso di accertamento. Richiamando il consolidato orientamento in materia di procedura DOCFA, ha affermato che l’obbligo motivazionale è soddisfatto dalla mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi ma soltanto rivalutati dall’amministrazione sotto il profilo tecnico-estimativo. Nella specie, non essendo emersi elementi esterni o accertamenti ulteriori, la motivazione era idonea a consentire alla contribuente di comprendere le ragioni del provvedimento e di difendersi in giudizio.

Con riguardo al secondo motivo, la Corte ha dato continuità all’indirizzo inaugurato dalla sentenza n. 20537 del 2016 e confermato dalla sentenza n. 29823 del 2024. Ha precisato che, se è vero che gli edifici di culto sono esentati dalla dichiarazione in catasto ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. c, del r.d.l. n. 652 del 1939 e dell’art. 8 del d.P.R. n. 1142 del 1949, tuttavia l’art. 3, comma 2, del d.m. n. 28 del 1998 non li ha ricompresi tra gli immobili iscrivibili senza attribuzione di rendita, essendo ivi elencati soltanto fabbricati in corso di costruzione, costruzioni degradate, lastrici solari e aree urbane. Tale disposizione, di natura speciale, non è suscettibile di applicazione analogica.

La Corte ha quindi ribadito la distinzione ontologica tra rendita catastale e presupposto d’imposta: la prima è un valore tecnico-patrimoniale funzionale all’inventariazione del patrimonio immobiliare, mentre il secondo è disciplinato dall’art. 36 del d.P.R. n. 917 del 1986, che riferisce l’esenzione al reddito costituente presupposto delle imposte dirette. L’attribuzione della rendita non determina la trasformazione di un immobile esente in immobile imponibile. Quanto alla circolare dell’Agenzia del territorio n. 6/2012, la Corte ha escluso che essa possa prevalere sulla disciplina regolamentare, operando su un piano diverso: la prima attiene all’an della valorizzazione fiscale, la seconda al quomodo della determinazione tecnica della rendita.

Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, trattandosi di un passaggio motivazionale privo di rilievo decisorio. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *