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Ricorso del PM avverso il riesame in materia di sequestro preventivo: la motivazione apparente e l’onere di autosufficienza (Cass. pen. n. 24187 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l’ordinanza del tribunale del riesame in materia di sequestro preventivo quando le censure non deducono una violazione di legge ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., ma si limitano a prospettare una diversa valutazione di elementi di fatto già esaminati dal giudice del riesame. La motivazione apparente, unico vizio censurabile in sede di legittimità insieme alla mancanza assoluta di motivazione, ricorre solo quando l’apparato argomentativo sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, non già quando la decisione si fondi su una ricostruzione alternativa degli stessi elementi. Il ricorrente che eccepisce l’omesso esame di elementi decisivi ha l’onere di allegare gli atti dai quali detti elementi risultino, a pena di inammissibilità per carenza di autosufficienza.

Il Fatto

Con decreto del 01/12/2025, il G.i.p. del Tribunale di Trapani disponeva il sequestro preventivo impeditivo delle azioni di una società di navigazione e del suo complesso aziendale, in relazione a reati concernenti la mancata dichiarazione di avarie tecniche delle unità veloci impiegate nei collegamenti marittimi con le isole minori siciliane. Il tribunale del riesame, su istanza degli indagati e della società, annullava parzialmente il decreto, escludendo l’attualità del pericolo di reiterazione in ragione del “profondo mutamento” della compagine societaria successivo alle condotte contestate (risalenti al periodo 2021-2023). Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero, deducendo l’insussistenza del requisito dell’attualità del pericolo e la natura meramente apparente della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, richiama il consolidato principio delle Sezioni Unite (n. 25932 del 2008) secondo cui il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, nozione che comprende gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi di motivazione talmente radicali da rendere l’apparato argomentativo mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza e ragionevolezza. La Corte precisa che la motivazione apparente ricorre solo quando il discorso argomentativo manchi di specifici momenti esplicativi, mentre non è configurabile quando il giudice abbia effettivamente esaminato gli elementi, ancorché la valutazione sia contestata dal ricorrente.

Nel caso di specie, il tribunale del riesame aveva indicato una pluralità di elementi a sostegno dell’esclusione dell’attualità del periculum: il cambiamento degli organi di gestione, l’istituzione della Control Room, l’adozione di procedure di segnalazione delle avarie, la parziale attuazione dell’Action Plan dell’Organismo di vigilanza, la designazione del Deputy DPA e l’ammodernamento della flotta con l’acquisto di nuove unità. La Corte ravvisa in tale percorso argomentativo un effettivo esame critico degli elementi, idoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice del riesame.

Quanto alle censure del pubblico ministero, la Corte rileva che esse si risolvono nella rappresentazione di una diversa lettura degli elementi già esaminati, non nella denuncia di un’omissione decisiva. Le contestazioni riguardano temi effettivamente scrutinati dal tribunale, sicché non integrano la violazione di legge denunciabile ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. La Corte aggiunge che le doglianze sono altresì carenti sul piano dell’autosufficienza, poiché il ricorrente non ha allegato gli atti dai quali sarebbe emersa la natura dirimente degli elementi che assume trascurati, come le memorie difensive, il prospetto della flotta e l’elenco delle avarie prodotti dalla società.

La Corte precisa infine che l’ammodernamento della flotta non ha costituito l’unica base della decisione, ma uno degli elementi concorrenti, sì che la contestazione mossa su questo punto non può inficiare la complessiva tenuta motivazionale dell’ordinanza. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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