Il vizio di inutilizzabilità della testimonianza indiretta richiede la prova di resistenza (Cass. pen. Sez. VII n. 5529 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento probatorio a carico, il motivo deve illustrare, a pena di inammissibilità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta prova di resistenza, essendo necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l’espunzione di quella inutilizzabile, risultino comunque sufficienti a giustificare l’identico convincimento. Il giudice dell’impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l’inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione.
Il Fatto
Il Tribunale aveva condannato l’imputato alla pena di anni uno e mesi cinque di arresto ed euro 5000 di ammenda in quanto riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 186, commi 1, 2 lett. c), comma 2-bis e comma 2-sexies, e 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285/1992, per essersi posto alla guida in stato di alterazione psicofisica e per essere stato trovato privo di patente. La Corte di Appello di Torino aveva confermato la pronuncia di primo grado. L’imputato, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 195, commi 1, 3 e 7, cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta utilizzabilità della testimonianza indiretta resa dall’agente intervenuto, stante la mancata escussione dei testi di riferimento, nonché vizio di motivazione circa il difetto di utilizzabilità delle relative dichiarazioni, sulle quali soltanto si fonderà il convincimento circa l’attribuzione all’imputato del ruolo di conducente del veicolo coinvolto nel sinistro.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. Il ricorrente, infatti, si limitava a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello, senza scandire una specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
I giudici di legittimità hanno rilevato come la Corte territoriale avesse motivatamente confutato la tesi difensiva, valorizzando elementi gravemente indicativi della conduzione del veicolo da parte dell’imputato: la sua presenza in qualità di unica persona nei pressi del veicolo incidentato, la mancata indicazione di altri soggetti, la sottoscrizione dei verbali di accertamento che lo indicavano come conducente e il precedente verbale del 27/01/2021 che lo vedeva alla guida dello stesso autoveicolo.
Quanto alla dedotta inutilizzabilità della testimonianza indiretta, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il motivo che lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico deve illustrare, a pena di inammissibilità, l’incidenza della sua eliminazione ai fini della prova di resistenza. Nel caso di specie, l’elemento probatorio contestato non aveva carattere determinante, atteso che il quadro indiziario era univoco e convergente, e il giudice dell’impugnazione non era tenuto a dichiarare preventivamente l’inutilizzabilità qualora ritenesse di poterne prescindere.
La Corte ha infine richiamato il principio dell’onere di allegazione gravante sull’imputato rispetto a circostanze ignote e favorevoli, riconducibile al principio della “vicinanza della prova”, rilevando come alcun concreto elemento fosse stato prospettato circa la presenza di altri alla guida del veicolo. Inammissibile il ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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