Inammissibile il ricorso per cassazione che sovrappone una diversa ricostruzione del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 5518 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di travisamento della prova, solleciti una diversa e più favorevole valutazione del compendio probatorio, la cui ricostruzione è riservata in via esclusiva ai giudici di merito. Il vizio di travisamento, deducibile ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., ricorre solo in caso di omessa valutazione di una prova decisiva o di utilizzazione di un’informazione inesistente, e non già quando il ricorrente prospetti una mera alternativa interpretazione delle risultanze processuali. In caso di c.d. “doppia conforme”, tale vizio può essere dedotto solo se il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto nella motivazione del provvedimento di secondo grado. L’inammissibilità del ricorso preclude il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, conseguentemente, la rilevabilità delle cause di non punibilità, ivi compreso il decorso della prescrizione maturato dopo la sentenza di appello.
Il Fatto
L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, che ne aveva confermato la penale responsabilità per i reati di cui all’art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada, commessi il 14 settembre 2016. Con il ricorso, la difesa aveva dedotto la mancata valutazione di prove decisive, il travisamento per omissione e il difetto di motivazione in relazione all’elemento oggettivo del reato, al nesso causale e all’elemento soggettivo. Era stato altresì eccepito che, per i reati contestati, il termine massimo di prescrizione era maturato alla data del 4 ottobre 2024, e quindi prima del giudizio di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso, trattati congiuntamente per l’intima connessione delle doglianze, tutte vertenti sull’apprezzamento del materiale probatorio. I giudici di legittimità hanno premesso che la Corte di merito aveva affermato la responsabilità dell’imputato all’esito di una puntuale analisi delle risultanze processuali, fondata sulle concordi testimonianze che indicavano nella repentina immissione del camion nella corsia attigua la causa del sinistro e nella immediata ripartenza del conducente la prova della condotta post-sinistro.
La Corte ha quindi ribadito che esula dai poteri del giudice di legittimità la “rilettura” degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva ai giudici di merito. Ha richiamato il costante orientamento, ribadito anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge n. 46/2006, secondo cui non è consentita in sede di legittimità la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto o l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione o valutazione delle risultanze processuali.
Quanto al dedotto vizio di travisamento della prova, la Corte ne ha precisato i confini: esso consiste nell’omessa valutazione di una prova o nell’utilizzazione di un’informazione inesistente, purché decisive nell’ambito dell’apparato motivazionale. In caso di c.d. “doppia conforme”, ha poi aggiunto, il vizio può essere dedotto solo quando il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.
Nella specie, la difesa non aveva lamentato l’utilizzazione di una prova inesistente o la mancata valutazione di una prova decisiva, ma aveva sovrapposto una propria versione del fatto a quella accolta dai giudici di merito, contraddicendone l’intera ricostruzione. Tale operazione, ha concluso la Corte, è riconducibile al vizio di travisamento del fatto, non deducibile in sede di legittimità.
L’inammissibilità dei motivi ha infine riverberato i suoi effetti sulla eccezione di prescrizione dei reati: l’inammissibilità del ricorso, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi compreso l’eventuale decorso del termine di prescrizione intervenuto dopo la sentenza di appello. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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