Inammissibilità del ricorso e preclusione della declaratoria di improcedibilità (Cass. pen. n. 5519 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione i cui motivi siano del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi con le argomentazioni della sentenza impugnata. L’inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen., inserito dall’art. 2, comma 2, lettera a), della legge 27 settembre 2021, n. 134.
Il Fatto
La Corte di Appello di Bologna aveva affermato la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all’art. 186 cod. strada. Avverso tale sentenza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, depositando due atti di impugnazione identici, recanti date diverse. Con tali ricorsi, egli deduceva vizi motivazionali e lamentava la mancata declaratoria di improcedibilità del giudizio per intervenuto superamento del termine di durata massima del procedimento. La questione veniva rimessa alla valutazione della Corte di Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato la manifesta infondatezza delle censure proposte, osservando che la pronuncia impugnata reca una motivazione appropriata, basata su definite e significative acquisizioni probatorie e immune da vizi logico-giuridici. I motivi sono stati qualificati come manifestamente inammissibili ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici: essi, infatti, non specificavano le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non si confrontavano in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Quanto alla dedotta violazione del termine di durata massima del giudizio, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità per superamento del termine di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 2, comma 2, lettera a), della legge 27 settembre 2021, n. 134. A sostegno di tale assunto, la Corte ha citato il precedente delle Sez. 2, n. 40349 del 27/06/2024, Piano, Rv. 287085 – 01.
Conseguentemente, è stata disposta la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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