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Inapplicabile la riforma Cartabia ai reati commessi tra il 2017 e il 2019 (Cass. pen. Sez. VII n. 5522 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di successione di leggi nel tempo, per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 continuano ad applicarsi, anche dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134 del 2021, le disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (c.d. legge Orlando). Il principio vale anche per i reati contravvenzionali, per i quali il termine massimo di prescrizione va computato tenendo conto dei periodi di sospensione previsti dalla disciplina transitoria.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato, in conformità tra primo e secondo grado, per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies, cod. strada, per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico elevato, fatto commesso il 16 marzo 2019. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 29 maggio 2025, la difesa proponeva ricorso per cassazione deducendo due motivi: il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’erronea applicazione della legge n. 103 del 2017 in materia di prescrizione, con conseguente mancata declaratoria di estinzione del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente esaminato il motivo relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, ritenendolo sostenuto da conferente motivazione da parte della Corte territoriale. I giudici di merito avevano infatti evidenziato l’elevato tasso alcolemico e la guida notturna, nonché la negativa personalità dell’imputato, gravato da significativi precedenti penali: elementi che, nel loro complesso, giustificavano il diniego dell’attenuante.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 20989 del 2024, che ha stabilito la perdurante applicabilità della disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. Tale orientamento, successivo all’introduzione dell’art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134 del 2021, ha chiarito che la nuova disciplina non ha effetto retroattivo per i fatti verificatisi nel periodo considerato.

La Corte ha quindi ricordato che la legge Orlando aveva previsto la sospensione del corso della prescrizione: dal termine per il deposito della sentenza di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo del grado successivo, e dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di appello sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per periodi comunque non superiori a un anno e sei mesi per ciascuna fase.

Applicando tali coordinate al caso di specie, trattandosi di reato contravvenzionale commesso nel marzo 2019, il termine massimo di prescrizione di cinque anni non era ancora decorso alla data della sentenza di appello, dovendosi aggiungere al computo il periodo di sospensione di un anno e sei mesi e i termini per il deposito della sentenza di primo grado. Il principio delle Sezioni Unite, ha precisato la Corte, vale anche per i reati contravvenzionali, come si evince dal chiaro disposto normativo. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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