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Il ricorso che prefigura una rivalutazione dei fatti è inammissibile (Cass. pen., Sez. VII, n. 5520 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità e aspecificità, il ricorso per cassazione che, anziché censurare analiticamente le argomentazioni poste a base della decisione impugnata, si risolva in una difforme interpretazione degli elementi probatori acquisiti rispetto a quella adottata dai giudici di merito, prefigurando una rivalutazione o un’alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa. È altresì inammissibile il motivo meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Il Fatto

Con sentenza del 17 febbraio 2025 la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale locale del 3 luglio 2023, con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena di sette mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole dei reati di lesioni personali colpose, riqualificato ai sensi dell’art. 590, comma 1, cod. pen., e di fuga del conducente in caso di incidente con danno alle persone, ai sensi degli artt. 81 cpv., cod. pen. e 189, commi 6 e 7, cod. strada, per fatti commessi in Modugno il 1° aprile 2019.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, per avere la Corte territoriale ricostruito la dinamica dell’incidente sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, in contrasto con i dati di fatto risultanti dal fascicolo fotografico redatto dai Carabinieri. Secondo la tesi difensiva, la persona offesa non sarebbe stata a debita distanza di sicurezza e avrebbe azzardato una manovra a sinistra, perdendo il controllo del mezzo senza che vi fosse alcun impatto con l’autovettura dell’imputato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, in quanto le doglianze illustrate non sono scandite dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, né si coniugano con l’enunciazione di specifiche richieste e l’indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.

Il motivo di censura è stato ritenuto del tutto generico ed aspecifico, risolvendosi in una difforme interpretazione degli elementi probatori rispetto a quella sposata dai giudici di merito. Tale operazione, ha precisato la Corte, non è consentita in sede di legittimità, perché volta a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 2020, Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 2015, Rv. 265482; Sez. I, n. 42369 del 2006, Rv. 235507). Il motivo è stato inoltre considerato meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 27816 del 2019, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 2014, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 2009, Rv. 243838-01).

Nel merito, la Corte ha evidenziato che la dinamica dell’incidente è stata ricostruita dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili e lineari, e confermate in sede di querela. La persona offesa aveva riferito che l’autovettura condotta dall’imputato effettuava una manovra di svolta a sinistra senza rispettare le norme sulla circolazione stradale, costringendola a una brusca manovra che non consentiva di evitare l’impatto. La Corte ha altresì rilevato che i danni riportati dall’autovettura, individuati nella parte anteriore e sulla fiancata sinistra, erano pienamente compatibili con la dinamica descritta dalla persona offesa, essendosi l’urto verificato quando la manovra di svolta era ormai quasi completata.

Rispetto a tale motivazione, logica e coerente, il ricorrente ha chiesto una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, un modo di procedere che la Corte ha ritenuto inammissibile, perché trasformerebbe il giudice di legittimità in un ennesimo giudice del fatto. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), alla condanna al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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