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Lavoro di pubblica utilità interrotto: competente il giudice che ha applicato la pena sostitutiva (Cass. pen. Sez. I n. 14521 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la competenza funzionale a provvedere sulle questioni inerenti all’esecuzione del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, inclusa la sua revoca in caso d’interruzione dell’esecuzione, appartiene al giudice che ha emesso la sentenza applicativa della stessa. (Rv. 289820-01)

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, aveva condannato un imputato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione, sostituita ai sensi dell’art. 56-bis della legge n. 689 del 1981 con il lavoro di pubblica utilità. L’Ufficio di esecuzione penale esterna aveva poi segnalato, con una relazione, che il condannato aveva interrotto l’esecuzione della pena sostitutiva.

Investito della segnalazione, il Tribunale di Milano ha declinato la propria competenza, ritenendo che le questioni relative all’esecuzione del lavoro di pubblica utilità quale misura sostitutiva spettassero al magistrato di sorveglianza, e ha trasmesso gli atti. Il Magistrato di sorveglianza di Varese ha sollevato conflitto negativo di competenza, osservando che, in materia di sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la competenza funzionale su tutte le questioni relative alla sua esecuzione appartiene al giudice che ha emesso la sentenza applicativa della misura. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che fosse dichiarata la competenza del Tribunale di Milano.

La Motivazione della Corte

La Prima Sezione ha anzitutto dichiarato ammissibile il conflitto: il rifiuto, formalmente manifestato da entrambi i giudici, di conoscere del medesimo incidente aveva determinato una stasi processuale non altrimenti superabile, che impone l’intervento della Cassazione ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen.

Nel merito, la Corte ha risolto il conflitto dichiarando la competenza del Tribunale di Milano. La conclusione discende dall’art. 661, comma 1-bis, cod. proc. pen., che radica presso il «giudice che ha applicato la pena» la competenza a decidere, con le forme dell’incidente di esecuzione, sulle pene sostitutive, e trova conferma nella disciplina di dettaglio degli artt. 53 e seguenti della legge n. 689 del 1981, come novellata dal d.lgs. n. 150 del 2022. In particolare, l’art. 63 stabilisce che con la sentenza il giudice incarica l’Ufficio di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità; l’ufficio riferisce periodicamente al giudice che ha applicato la pena sulla condotta del condannato e sul percorso di reinserimento e, al termine, gli trasmette la relazione conclusiva, in base alla quale, fuori dai casi di revoca, lo stesso giudice dichiara eseguita la pena ed estinto ogni altro effetto penale. Coerentemente, l’art. 64, comma 2, riserva al giudice che ha applicato la pena la decisione sulla modifica delle prescrizioni imposte con il lavoro di pubblica utilità, e l’art. 66 conferma la competenza del medesimo giudice quando concorrano pene sostitutive di specie diverse.

Ne deriva che tutte le vicende che incidono sul regolare svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, compresa l’interruzione dell’esecuzione segnalata dall’U.E.P.E. e l’adozione dei conseguenti provvedimenti, rientrano nella competenza del giudice dell’esecuzione così individuato e non del magistrato di sorveglianza. Poiché nel caso concreto la pena sostitutiva era stata applicata dal Tribunale di Milano con la sentenza di condanna, la Corte ha dichiarato la competenza di tale ufficio a provvedere sull’incidente, disponendo la trasmissione degli atti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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