| 

Guida in stato di ebbrezza: onere probatorio e recidiva nel biennio (Cass. pen. Sez. IV n. 6145 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di allegare e dimostrare circostanze che privino tale accertamento di valenza dimostrativa, non costituendo circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l’ultimo atto di guida e l’espletamento del test. La recidiva nel biennio di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada è integrata anche dalla precedente condanna per la diversa fattispecie di cui alla lett. b), rilevando, ai fini del calcolo del biennio, la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente. L’estinzione del reato, per causa diversa dalla morte dell’imputato, non impedisce la valutazione del fatto come precedente specifico ai fini della recidiva nel biennio.

Il Fatto

La Corte d’appello di Trieste aveva confermato la condanna del contribuente per la contravvenzione di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, per aver circolato in stato di ebbrezza alcolica con un tasso pari a 1,96 g/l e 2,34 g/l nei due accertamenti etilometrici, con l’aggravante della fascia oraria notturna. Il giudice di prime cure aveva ritenuto la responsabilità fondata sui dati oggettivi rilevati dai Carabinieri e sugli esiti dei test, disattendendo la tesi difensiva basata sulla curva di Widmark.

L’imputato ricorreva per cassazione, deducendo tre motivi: la mancanza di motivazione sulla quantificazione del tasso alcolemico al momento della guida, l’erronea applicazione della disciplina sulla revoca della patente per recidiva nel biennio e la questione di legittimità costituzionale della norma.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico, l’onere di dimostrare l’inaffidabilità dell’esito grava sull’imputato. Il solo decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida e l’esecuzione del test non priva l’accertamento di valenza dimostrativa, essendo inevitabile e non incidendo sulla validità del rilevamento. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato l’andamento crescente del tasso alcolemico, indicativo di un assorbimento ancora in corso, oltre ai sintomi evidenti di alterazione riscontrati dagli agenti.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ribadito il principio secondo cui, ai fini della recidiva nel biennio, è sufficiente che il soggetto sia già stato condannato per una condotta riconducibile indifferentemente alle lettere b) o c) dell’art. 186 cod. strada, trattandosi di figure criminose con eadem ratio. Il biennio si calcola dalla data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al precedente, non dalla data del fatto, in ossequio al principio di certezza del diritto.

La Corte ha inoltre escluso l’incidenza dell’estinzione del reato sulla valutazione della recidiva, in forza dell’art. 224, comma 3, cod. strada, che richiama il criterio dell’accertamento del fatto, e ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 2023, che ha riconosciuto la coerenza dell’impianto sanzionatorio con il principio di proporzionalità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *