Pericolo di reiterazione: concretezza e attualità nel riesame cautelare (Cass. pen. Sez. II n. 5856 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esigenze cautelari, il giudice deve valutare non solo la concretezza del pericolo di reiterazione del reato, ma anche la sua attualità, intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori delitti, bensì come continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale. Tale attualità va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto dell’effettività del pericolo. È viziata da motivazione contraddittoria l’ordinanza che fonda il giudizio di sussistenza del pericolo di recidiva su una condotta che essa stessa qualifica come non integrante violazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del riesame, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero, annullava l’ordinanza con cui lo stesso Tribunale aveva revocato, nei confronti dell’imputato, la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, disponendone il ripristino.

La misura era stata applicata in relazione ai reati di cui agli artt. 416, 512-bis, 648-ter, primo comma, e 378 cod. pen., contestati nell’ambito di un’associazione per delinquere finalizzata alla gestione di attività commerciali nel settore della ristorazione mediante interposizione fittizia di prestanome. Il Tribunale riteneva che l’ordinanza di revoca non si fondasse su elementi di novità idonei a consentire una rivisitazione del quadro cautelare, non essendo significativi il decorso del tempo e l’osservanza delle prescrizioni.

La Motivazione della Corte

Il ricorso dell’imputato è fondato. La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in tema di esigenze cautelari, il giudice deve valutare non solo la concretezza del pericolo di reiterazione, ma anche la sua attualità, quale continuità del periculum libertatis nella dimensione temporale.

Tale attualità si apprezza sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, oppure della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto dell’effettività del pericolo che la misura è chiamata a neutralizzare. Il Collegio richiama sul punto Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Foti, ove la Suprema Corte ha annullato la decisione di merito che aveva ritenuto sussistente il pericolo sulla sola base della gravità delle condotte e del ristretto arco temporale di commissione, nonché Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra.

Nel caso di specie, il Tribunale non ha dato conto in maniera adeguata delle ragioni per cui ha ritenuto che il pericolo di recidiva fosse caratterizzato da concretezza e attualità. Il riferimento alla condotta dell’imputato, consistita nell’essersi recato presso il ristorante sottoposto a sequestro e nell’aver intrattenuto contatti con il personale e con l’amministratore giudiziario, appare contraddittorio: da un lato il Tribunale ha affermato che tale condotta non costituisce violazione, dall’altro non ha esitato a porla a base del giudizio di sussistenza del pericolo di recidiva.

Per tali ragioni l’ordinanza impugnata è annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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