Omessa citazione e travisamento del fatto: inammissibile il ricorso in Cassazione (Cass. pen. n. 5569 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una puntuale e critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In tema di notificazioni all’imputato, l’attestazione dell’ufficiale giudiziario circa la consegna dell’atto a persona convivente prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche, gravando sull’imputato che eccepisca la nullità l’onere di provare rigorosamente l’insussistenza del rapporto di convivenza. La ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, la valutazione delle condotte dei singoli utenti e la determinazione dell’efficienza causale delle colpe concorrenti sono apprezzamenti di fatto rimessi al giudice di merito e sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da motivazione adeguata. L’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi preclude la rilevabilità delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen..
Il Fatto
La ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva riqualificato il fatto e rideterminato il trattamento sanzionatorio in senso più favorevole, confermando la responsabilità per il reato di lesioni colpose. Il ricorso si fondava su due motivi: con il primo si deduceva la violazione del diritto di difesa per l’omessa notifica del decreto di citazione nel giudizio di primo grado; con il secondo si lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con travisamento della prova, per la mancata verifica del nesso causale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che i motivi proposti erano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito e non contenevano una critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, risultando pertanto privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei necessari riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. Da ciò è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Con specifico riguardo al primo motivo, la Corte ha ribadito che l’attestazione dell’ufficiale giudiziario, riportata sulla relata di notifica, circa la consegna dell’atto a persona dichiaratasi convivente del destinatario, prevale sulle risultanze delle certificazioni anagrafiche eventualmente discordanti. L’eccezione di nullità fondata sull’inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata dall’imputato che la invoca, non essendo sufficiente la mera allegazione di un certificato anagrafico di residenza in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la notifica. Nel caso di specie, la circostanza della convivenza risultava in fatto disattesa nella sentenza impugnata in quanto la convivenza può sussistere anche senza l’inserimento nello stato di famiglia.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha evidenziato che la ricorrente sollecitava, dietro lo schermo della violazione di legge, una diversa ricostruzione del fatto, non deducibile in sede di legittimità. La ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, la valutazione delle condotte degli utenti della strada e la determinazione dell’efficienza causale delle colpe concorrenti costituiscono apprezzamenti di fatto rimessi al giudice di merito, sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da motivazione adeguata. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui il conducente che esegua una svolta a sinistra ha l’obbligo di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo, sia prima sia durante la sua esecuzione, e che la conversione può essere effettuata solo con la certezza di completarla senza intralciare il flusso della circolazione.
La Corte ha infine escluso la rilevabilità della prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, richiamando il principio, affermato anche dalle Sezioni Unite, per cui l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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