Rifiuto esame tossicologico e obbligo avviso difensore: inammissibile il ricorso (Cass. pen. n. 10901 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
La fattispecie di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tossicologici di cui all’art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285/1992 non richiede che il conducente sia coinvolto in un incidente o necessiti di cure mediche: è sufficiente il fondato motivo di ritenere lo stato di alterazione, desumibile da elementi rivelatori apprezzati dalla polizia giudiziaria. In caso di rifiuto, non sussiste l’obbligo di avvisare della facoltà di nominare un difensore di fiducia, e l’eventuale violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. integra una nullità a regime intermedio, eccepibile solo fino alla sentenza di primo grado.
Il Fatto
Il Tribunale monocratico di Foggia aveva condannato il conducente alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285/1992, per avere rifiutato di sottoporsi agli esami tossicologici. La Corte di appello di Bari aveva confermato la decisione. L’imputato ricorreva per cassazione deducendo, tra i vari motivi, l’insussistenza dei presupposti per l’esecuzione degli accertamenti, l’omesso avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia, il diniego della particolare tenuità del fatto, la dosimetria della pena e la mancata concessione della non menzione della condanna.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato i motivi di ricorso, dichiarandoli inammissibili in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate dai giudici di merito. Con riferimento al primo motivo, la Suprema Corte ha chiarito che il quadro normativo dell’art. 187, commi 2-bis e 3, d.lgs. n. 285/1992 consente l’esecuzione di esami clinico-tossicologici su liquidi prelevati dal cavo orale quando vi sia fondato motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto di stupefacenti. È stata quindi ritenuta manifestamente infondata la tesi del ricorrente secondo cui i presupposti per essere condotto presso una struttura sanitaria sussistano solo in caso di necessità di cure mediche o di coinvolgimento in un incidente. La sentenza impugnata aveva, infatti, dato ampio conto degli elementi rivelatori dello stato di alterazione, tali da indurre la polizia giudiziaria a invitare l’imputato a sottoporsi all’esame presso l’Ospedale di Foggia.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che dall’annotazione di polizia giudiziaria emergeva la corretta effettuazione degli avvisi di legge. In ogni caso, conformemente alla giurisprudenza consolidata, ha precisato che in caso di rifiuto non sussiste l’obbligo di avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia, citando plurimi precedenti di legittimità. La violazione dell’obbligo di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., ove esistente, determina una nullità generale a regime intermedio, come tale eccepibile solo fino alla sentenza; nella specie, non risultava che detta eccezione fosse stata sollevata nel corso del giudizio di primo grado.
In ordine al diniego della particolare tenuità del fatto, la Corte ha ritenuto congrua l’argomentazione dei giudici di merito, i quali avevano escluso la scarsa offensività del fatto in considerazione delle modalità di tempo e di luogo della condotta di guida, avvenuta in un centro abitato e nelle ore della mattinata. Trattandosi di affermazioni logiche e conformi ai principi, esse sono state considerate incensurabili in sede di legittimità.
La Corte ha, altresì, ritenuto congruamente motivata la determinazione della pena, ricordando che la graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che, essendo stata la pena determinata in misura pari al minimo edittale, non era necessaria una spiegazione più dettagliata. Infine, è stato giudicato conforme ai principi il diniego della non menzione della condanna, motivato con il richiamo alla gravità della condotta valutata ai sensi dell’art. 133 cod. pen.. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 114 c.p.p. – Divieto di pubblicazione di atti e di immagini