Inammissibile il ricorso sul diniego di attenuanti e sulla responsabilità (Cass. pen. Sez. VII n. 34073 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, il solo stato di incensuratezza. Il giudice non è tenuto a valutare tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, purché la valutazione tenga conto delle specifiche considerazioni mosse dall’interessato. È inammissibile il ricorso che, contestando la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova, proponga in sede di legittimità una ricostruzione alternativa dei fatti riservata al giudice di merito.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, quale committente e proprietario, per i reati di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, per aver realizzato opere edilizie abusive: tettoie, tre unità abitative prefabbricate qualificate come nuove costruzioni e un muro di recinzione. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 22.12.2025, ha confermato la condanna pronunciata dal primo giudice alla pena di mesi otto di arresto e ottomila euro di ammenda.

Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: vizio di motivazione e violazione di legge sul diniego delle attenuanti generiche; vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio; omessa o inadeguata valutazione dei motivi di appello sull’affermazione della responsabilità, avendo egli sostenuto la preesistenza del muro e l’asportazione delle case prefabbricate.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via prioritaria la terza doglianza, perché attinente all’affermazione della responsabilità. Il motivo è giudicato estraneo al novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati al giudice di merito. Tali determinazioni sono insindacabili in cassazione quando sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito (si richiamano, tra le altre, Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, e Sez. 2 n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc. Vignaroli).

Nel caso concreto il giudice d’appello ha esaminato gli atti e richiamato il verbale di perquisizione e sequestro e le deposizioni dell’agente di polizia locale e dell’architetto sulla sussistenza delle opere abusive. Il ricorrente, asserendo la preesistenza dei muretti e la rimozione spontanea delle case prefabbricate — peraltro collegate alle utenze idriche ed elettriche — propone una ricostruzione alternativa dei fatti, questione di merito preclusa in sede di legittimità.

Quanto al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, la Corte richiama l’orientamento secondo cui la diminuente può essere negata in presenza della sola assenza di elementi positivi, non bastando più l’incensuratezza dopo la riforma del 2008 (Sez. 4 n. 32872 del 08/06/2022). Non è necessario che il giudice esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli decisivi o rilevanti, purché tenga conto delle specifiche considerazioni dell’interessato (Sez. 3 n. 2233 del 17/06/2021).

Nel caso di specie il giudice ha richiamato i parametri dell’art. 133 cod. pen., evidenziando l’estensione non modesta dei fabbricati abitativi, di metri otto per tre ciascuno, e ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice, prossima al minimo edittale. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile: a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamata Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna alle spese processuali segue quella al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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