Divieto di oneri per operatori di telecomunicazioni: natura innovativa dell’art. 8-bis d.l. n. 135/2018 (Cass. civ. Sez. III n. 5504 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, nel testo originario, vieta alle pubbliche amministrazioni di imporre, per l’impianto di reti o l’esercizio di servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni non stabiliti per legge, ma non preclude la possibilità di concordare pattiziamente il corrispettivo per l’occupazione di beni pubblici o di proprietà dell’ente. L’art. 8-bis del d.l. n. 135 del 2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 12 del 2019, ha natura innovativa e non interpretativa, ampliando la portata del divieto anche agli oneri di origine negoziale; pertanto, non ha efficacia retroattiva e non incide sui canoni contrattuali validamente pattuiti per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

Il Fatto

Con contratto di locazione del 2007, il Comune concesse alla società operatrice di telecomunicazioni un terreno per l’installazione di infrastrutture di rete, pattuendo un canone annuo con aggiornamento automatico. Nel corso del rapporto, la conduttrice, invocando l’applicazione dell’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, ridusse unilateralmente il canone versato, ritenendo non dovuti oneri diversi da quelli stabiliti per legge. Il Comune, contestando l’autoriduzione, agì per la risoluzione del contratto, il rilascio del bene e il pagamento dei canoni arretrati. Il Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ma la Corte d’appello, riformando la decisione, affermò la giurisdizione e, nel merito, dichiarò la risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore, condannandolo al pagamento dei canoni dovuti sino al 2018 ed escludendo la debenza del canone pattizio per il periodo successivo, in applicazione della sopravvenuta disciplina.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel rigettare entrambi i ricorsi, ha confermato l’impostazione della sentenza impugnata. In primo luogo, ha dichiarato ammissibile il ricorso incidentale tardivo proposto dalla società, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’art. 334 cod. proc. civ. consente l’impugnazione incidentale tardiva contro qualsiasi capo della sentenza, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale, essendo l’unico limite di ordine soggettivo.

Nel merito, la Corte ha svolto una ricognizione del quadro normativo, rilevando come l’art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 259 del 2003 fosse originariamente volto a delimitare il potere impositivo pubblicistico degli enti territoriali, lasciando spazio alla determinazione negoziale del corrispettivo nei rapporti privatistici o convenzionali. La successiva norma di interpretazione autentica di cui all’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2016 non aveva inciso su tale presupposto, limitandosi a chiarire la portata delle prestazioni dovute.

La svolta è intervenuta con l’art. 8-bis del d.l. n. 135 del 2018, che ha introdotto l’inciso per cui è escluso “ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”. Secondo la Corte, tale inciso ha ampliato sensibilmente la portata del divieto, estendendolo anche agli oneri di origine negoziale e, quindi, ai rapporti di natura privatistica, come le locazioni di beni del patrimonio disponibile. Per tale ragione, la disposizione ha natura innovativa e non interpretativa, essendo priva di efficacia retroattiva.

A sostegno di tale conclusione, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la natura interpretativa di una norma presuppone che essa lasci immutato il tenore testuale della disposizione interpretata, chiarendone uno dei possibili significati, e non che introduca una regola ulteriore, idonea a incidere su fattispecie prima escluse. Ha inoltre rilevato che, essendo stata la norma introdotta in sede di conversione del decreto-legge, ai sensi dell’art. 15, comma 5, l. n. 400 del 1988, le modifiche ivi apportate acquistano efficacia solo ex nunc.

La Corte ha, infine, respinto il richiamo della società alle Sezioni Unite n. 8503 del 2021, ritenendolo non pertinente in quanto tale pronuncia non si occupa della qualificazione dell’art. 8-bis né del problema della sua efficacia temporale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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