La circolazione senza copertura assicurativa non esclude il diritto al risarcimento del danno (Cass. civ. n. 13863 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, sanzionata sul piano amministrativo, non determina l’esclusione del diritto al risarcimento dei danni subiti dal conducente non proprietario che sia rimasto vittima di un sinistro causato da altro veicolo. L’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ex art. 144 d.lgs. n. 209/2005, spetta al danneggiato indipendentemente dalla circostanza che il veicolo da lui condotto fosse privo di copertura assicurativa. La messa in circolazione di un veicolo non assicurato comporta l’applicazione della sanzione amministrativa e del fermo del veicolo, ma non priva di tutela risarcitoria il soggetto danneggiato, in conformità alla direttiva 2009/103/CE e al principio unionale per cui vulneratus ante omnia reficiendus.
Il Fatto
Il conducente di un motociclo conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace la conducente dell’autovettura che lo aveva tamponato, cagionandogli lesioni, nonché la relativa compagnia assicuratrice, per ottenere il risarcimento dei danni. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda, ma il Tribunale, in riforma, la rigettava sul rilievo che il danneggiato avesse condotto un veicolo privo di copertura assicurativa, configurando tale condotta un illecito talmente grave da rendere la domanda immeritevole di tutela. Avverso tale sentenza il danneggiato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, ravvisandone la fondatezza. Richiamato il proprio precedente, osserva che l’art. 122 d.lgs. n. 209/2005 prevede l’obbligo di assicurazione e collega alla sua violazione una sanzione amministrativa, mentre l’art. 144 d.lgs. n. 209/2005 riconosce al danneggiato l’azione diretta verso l’assicuratore del responsabile. Le due disposizioni operano su piani distinti: la violazione dell’obbligo di copertura non incide sulla legittimazione all’esercizio dell’azione diretta, non essendovi alcuna norma che ricolleghi alla scopertura assicurativa la perdita del diritto al risarcimento.
La Corte rimarca inoltre che la circolazione di un veicolo non assicurato espone alle sanzioni amministrative e al fermo, ma non può privare di tutela risarcitoria né il proprietario, né il conducente non proprietario, né il trasportato. Tale conclusione è imposta anche dall’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea, in particolare all’art. 18 della direttiva 2009/103/CE, che garantisce alle persone lese il diritto di azione diretta contro l’impresa assicuratrice del responsabile. La guida di un veicolo non assicurato implica l’accettazione del rischio di risarcire i danni propri ai terzi, ma non la rinuncia a essere risarciti per i danni subiti per fatto altrui.
Quanto alla censura di ultrapetizione, la Corte la ritiene infondata, richiamando il principio per cui l’eccezione di inoperatività della polizza non costituisce un’eccezione in senso proprio, ma una mera difesa volta a contestare il fondamento della domanda, deducibile per la prima volta in appello. Il terzo motivo è invece dichiarato inammissibile, non risultando specificamente correlato alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
La Corte accoglie pertanto il primo e il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Nola, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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