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Noleggio veicoli: il locatore resta responsabile in solido anche se comunica i dati del locatario (Cass. civ. Sez. II n. 5010 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di locazione di veicolo senza conducente, l’art. 196 cod. strada, nella formulazione anteriore alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. g-ter), d.l. n. 121/2021, convertito dalla l. n. 156/2021, prevede la responsabilità solidale del proprietario locatore con il locatario e conducente del veicolo, in quanto il rapporto di locazione riguarda soltanto il locatore e il locatario, il cui nominativo è noto al solo locatore. La semplice comunicazione dei dati del locatario all’Amministrazione non esonera il locatore dalla responsabilità solidale. La modifica normativa del 2021 ha natura innovativa, non retroattiva, non potendosi riconoscere natura sostanzialmente penale alle sanzioni per violazioni del codice della strada. Il difetto di legittimazione passiva del locatore deve essere fatto valere mediante impugnazione del verbale ai sensi degli artt. 203 e 204-bis cod. strada, e non con opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Il Fatto

La società di autonoleggio proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, deducendo la mancata notifica dei verbali di contestazione e l’inesistenza del titolo esecutivo, nonché l’intervenuta decadenza dal potere di esecuzione. Il Tribunale accoglieva l’opposizione ritenendo inesistente il titolo, ma la Corte d’Appello, aderendo alla giurisprudenza di legittimità, rigettava l’opposizione affermando la responsabilità solidale del locatore ai sensi dell’art. 196 cod. strada, irrilevante essendo l’avvenuta comunicazione dei nominativi dei locatari. La società proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico motivo di ricorso, incentrato su due doglianze: l’applicabilità retroattiva della modifica dell’art. 196 cod. strada operata dal d.l. n. 121/2021 e l’interpretazione della norma nella formulazione previgente.

Quanto alla natura retroattiva, richiamando il precedente Sez. 3 n. 4825 del 2025, la Corte esclude che la novella abbia natura di interpretazione autentica: la modifica, prevedendo la responsabilità del conduttore-locatario e non del locatore-proprietario, ha carattere innovativo, atteso che le sanzioni per violazioni del codice della strada non tutelano beni tipicamente protetti dalle norme penali.

Quanto all’interpretazione della formulazione anteriore, conformandosi a Sez. 3 n. 20713 del 2025, la Corte afferma che l’art. 196 cod. strada istituisce la responsabilità solidale del proprietario locatore con il locatario, poiché il rapporto di locazione è noto solo al locatore, sicché è irrilevante che la società abbia comunicato i nominativi dei locatari, come ribadito da Sez. III, ord. n. 20030 del 2025.

La Corte precisa inoltre che l’eventuale difetto di legittimazione passiva va fatto valere impugnando il verbale di contestazione nelle forme degli artt. 203 e 204-bis cod. strada, e non con l’opposizione all’esecuzione, poiché la notificazione del verbale non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo, come già affermato da Sez. III, ord. n. 31454 del 2024 e Sez. II, ord. n. 27210 del 2024.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese e declaratoria dei presupposti per il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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