Costituzione degli eredi e convalida di sfratto: interruzione del processo e impugnazione dell’ordinanza (Cass. civ. Sez. 3 n. 5328 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto emessa ai sensi dell’art. 663 cod. proc. civ. è, in linea di principio, impugnabile soltanto con l’opposizione tardiva ex art. 668 cod. proc. civ. Tuttavia, è soggetta al normale rimedio dell’appello se emanata nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge, ossia la presenza del locatore all’udienza e la mancanza di eccezioni o difese del conduttore ovvero la sua assenza, essendo in tal caso equiparabile a una sentenza. La costituzione in giudizio degli eredi della parte deceduta, ai sensi dell’art. 302 cod. proc. civ., impedisce l’interruzione del processo anche quando l’evento interruttivo della morte si sia verificato prima della costituzione in giudizio della parte stessa. La nota di iscrizione a ruolo non richiede la sussistenza di una specifica procura al difensore, poiché non costituisce una domanda di parte ma un atto interno diretto a portare la causa a conoscenza del giudice.
Il Fatto
Un conduttore proponeva appello avverso l’ordinanza di convalida di licenza per finita locazione emessa dal Tribunale, deducendo la nullità del procedimento di primo grado. L’originario locatore era deceduto dopo la notifica dell’intimazione ma prima della costituzione in giudizio; ciò nonostante, il difensore aveva iscritto la causa a ruolo e gli eredi si erano costituiti “in prosecuzione” prima dell’udienza di convalida.
La Corte d’Appello dichiarava l’inammissibilità dell’appello, ritenendo che il conduttore avrebbe dovuto proporre opposizione tardiva dinanzi al Tribunale, non avendo dedotto il difetto dei presupposti di legge per il provvedimento di convalida. Avverso questa sentenza il conduttore proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione premette che la doglianza del ricorrente verteva sull’interruzione del processo per il decesso del locatore intervenuto dopo la notifica dell’intimazione ma prima della costituzione in giudizio dello stesso, circostanza che, a suo dire, avrebbe reso nulla l’iscrizione a ruolo e la successiva convalida. Il Collegio, richiamando la giurisprudenza consolidata, ricorda che l’ordinanza di convalida è impugnabile con l’appello solo quando sia stata emanata al di fuori dello schema processuale speciale, ossia in difetto dei suoi presupposti legali. Nel caso di specie, la notifica dell’intimazione era avvenuta prima del decesso, instaurando validamente il rapporto processuale, e alla data dell’udienza gli eredi si erano già costituiti in prosecuzione; pertanto, la fattispecie non era riconducibile alle ipotesi eccezionali che legittimano il rimedio dell’appello.
Quanto al secondo motivo, la Corte chiarisce che la costituzione in giudizio degli eredi ex art. 302 cod. proc. civ. impedisce l’interruzione del processo anche quando l’evento interruttivo della morte si sia verificato prima della costituzione in giudizio della parte. L’espressione “nei casi previsti dagli articoli precedenti” che apre l’art. 302 cod. proc. civ. va interpretata nel senso che la prosecuzione è applicabile a tutte le ipotesi di interruzione di cui agli artt. 299-301 cod. proc. civ., ponendosi come alternativa alla riassunzione ex art. 303 cod. proc. civ.
Infine, il Collegio esclude che l’iscrizione a ruolo effettuata dal difensore senza procura, per il decesso del mandante, possa comportare la nullità dell’atto di introduzione. La nota di iscrizione a ruolo riveste natura di atto meramente fiscale e amministrativo, non richiedendo una formale attività di sottoscrizione né l’esistenza di uno specifico mandato, e la sua eventuale irregolarità non incide sulla legittimità del processo.
Il ricorso viene pertanto rigettato in conformità alla proposta di definizione anticipata formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, nonché al versamento della somma di € 1.500 in favore delle controricorrenti e di € 1.000 alla Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 299 c.p.c. – Morte o perdita della capacità prima della costituzione
- Art. 302 c.p.c. – Prosecuzione del processo
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
- Art. 663 c.p.c. – Mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato
- Art. 668 c.p.c. – Opposizione dopo la convalida